Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23287 - pubb. 27/02/2020

Trasformazione di un debito preesistente da chirografario a privilegiato mediante negozio indiretto

Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2020, n. 3024. Pres. Didone. Est. Dolmetta.


Mutuo fondiario – Esenzione da revocatoria – Rilevanza del valore dell’immobile

Revocatoria Fallimentare – Mutuo fondiario ed esenzione da revocatoria – Art. 39 T.U.B.

Revocatoria Fallimentare – Negozio indiretto



L'intima connessione strutturale - che nell'operazione di credito fondiario si pone tra erogazione del mutuo e garanzia ipotecaria - risulta già disvelata del testo dell'art. 38 TUB, comma 1 che appunto lega in modo diretto la concessione del credito alla costituzione della garanzia.

In proposito risulta comunque decisiva la constatazione che la disposizione dell'art. 38, comma 2, TUB stabilisce la regola per cui l'ammontare del finanziamento è "determinato... in rapporto al valore dei beni ipotecati", ciò significando che nel mutuo fondiario l'ammontare del credito non può che dipendere dal valore che possiede l'immobile dato in ipoteca.

Il mutuo fondiario è operazione che si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell'erogato sul solo immobile "mobilizzato" e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado"

Perciò, il mutuo fondiario possiede requisiti identificativi diversi da quelli dell'ordinario mutuo ipotecario ed è inteso a porre in essere un'operazione diversa e con effetti (anche) distinti da quelli propri dell'ordinario mutuo.

In altri termini, nel mutuo fondiario è proprio la garanzia dell'ipoteca a conformare il credito (merito e quantità), così dando vita a una speciale tipologia di operazione, che il sistema vigente ha inteso proteggere in modo peculiare con l'assegnazione di forti vantaggi disciplinari in ragione della rischiosità sua intrinseca; ne consegue che un mutuo non può, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventare fondiario e, nel caso di ipoteca posta a servizio di un preesistente mutuo, quest'ultimo rimane semplicemente un ordinario mutuo.

E’ revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4 L.F. la stipulazione di un mutuo fondiario propriamente assunta come mera forma, strutturalmente idonea a realizzare la funzione fraudolenta dell’operazione consistente nel rendere contestuale un’ipoteca per un credito preesistente. (Lucio A. de Benedictis) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Lucio A. de Benedictis


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