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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23366 - pubb. 13/03/2020.

Fallimento della ‘super società di fatto’, prova e accertamento dello stato d'insolvenza


Tribunale di Ferrara, 17 Febbraio 2020. Pres., est. Giusberti.

Fallimento della "supersocietà di fatto" - Prova dell’esistenza della società di fatto - Affectio familiaris - Accertamento dello stato d'insolvenza


Ai fini della sussistenza di una società di fatto è necessario che i presunti soci pongano in essere, in modo continuativo e sistematico, degli atti, che rivelino la volontà degli stessi di operare in comune per raggiungere uno scopo sociale, con la messa a disposizione dei mezzi necessari per raggiungere gli scopi comuni e con condivisione di perdite ed utili. Vi deve, in sostanza, essere una effettiva compartecipazione da parte dei soci, non potendosi prescindere dall’esercizio in comune di un’attività economica e dalla ripartizione degli utili e delle perdite, secondo il modello dell’art. 2247 c.c.

Qualora si tratti di allegazione dell’esistenza di una società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale.

L’art. 147 legge fall. non si presta, come è stato rilevato in dottrina, all’estensione al dominus (società o persona fisica) dell’insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all’estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. supersocietà di fatto). La prova della sussistenza di tale società deve poi essere fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci.

Dalla circostanza che le singole società perseguivano l’interesse della persona fisica che ne aveva, di fatto, il controllo, deriva dunque l’esclusione della configurabilità della società di fatto fra la fallita e i resistenti.

E’ onere dell’istante provare la sussistenza di un autonomo stato di insolvenza della società irregolare della quale si richiede il fallimento, non essendo a tal fine sufficiente allegare la sola circostanza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di uno dei soci.

L’art. 256, comma 5, D.lgs. 12.1.2019, n. 14, non ha configurato la possibilità di dichiarare il fallimento della supersocietà di fatto in assenza dell’accertamento autonomo dello stato di insolvenza. La Riforma, infatti, ha recepito l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass., n. 1095 del 2016), attribuendo un rilievo effettivo alla c.d. supersocietà di fatto, laddove nell’art. 256, comma 5 è stato aggiunto il riferimento della società accanto a quello dell’imprenditore individuale. (Antonio Sgambati) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Sgambati


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