Procura Generale Cassazione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24230 - pubb. 23/09/2020

Nel procedimento monitorio l'onere di esperire il tentativo di mediazione è a carico del creditore

Procura Generale della Cassazione, 04 Marzo 2020. Sost. Proc. Gen. Sgroi.


Procedimento per decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo di mediazione - Creditore opposto



Nel procedimento per decreto ingiuntivo, una volta adottati dal giudice i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto sul quale ricade l'onere di esperire il tentativo di mediazione, a norma del d.lgs. n. 28/2010, è il creditore opposto, nei modi e secondo i tempi indicati nei commi I-bis e 4, lettera a). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale

 

Vedi la decisione Cassazione, sez. un. civ.,  18 Settembre 2020, n. 19596.


 


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