Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24315 - pubb. 07/10/2020

Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 e esigenze organizzative aziendali

Tribunale Vicenza, 16 Settembre 2020. Est. Campo.


Tribunale ordinario – Sezione Lavoro – Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 – Esigenze organizzative aziendali – Natura relativa e prevalenza



L’art. 10 L. 300/1970 non disciplina un diritto assoluto allo studio, ma prevede piuttosto per il lavoratore “il diritto al turno agevolante, finalizzato alla partecipazione all'attività didattica” (cfr. Cass. 12265/1995).

Tale diritto non deve essere qualificato come assoluto e incomprimibile del lavoratore, ma come un diritto che va contemperato con le esigenze organizzative del datore e la concessione dei benefici previsti dall’art. 10 può essere prevista solo nel caso in cui essa non comporti un grave pregiudizio per il datore.

Il dovere di agevolare gli studenti lavoratori comporta per il datore l’obbligo di adibirli ad avvicendamenti adatti alle loro esigenze, nell’ambito tuttavia degli orari già previsti nell’organizzazione aziendale, non già di creare turni particolari o “personalizzati”, fino al punto da modificare la preesistente distribuzione dell’orario e di sopportare costi economici ed organizzativi troppo elevati (cfr. Pret. Milano, 27-4-1991, in RCDL, 1992, pag. 195; Tribunale Milano, 18-6-1988, in RIDL, 1989, II, pag. 456). (Francesco Fontana e Laura Gonzo) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Francesco Fontana e Laura Gonzo


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