Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24367 - pubb. 19/05/2020

Applicazione dell'art. 147, comma 5, l.f. alla supersocietà di fatto tra società di capitali

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2020, n. 7903. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Terrusi.


Art. 147, comma 5, l.fall. - Applicazione, in via estensiva, alla supersocietà di fatto tra società di capitali - Possibilità - Prova - Oggetto - Conseguenze - Fattispecie



L'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev'essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'Appello, che aveva escluso la ricorrenza della descritta fattispecie, valorizzando, per un verso, la mancanza di un fondo comune fra i presunti soci di fatto, per altro verso, la circostanza che le condotte distrattive accertate in capo all'amministratore legale di una delle società non erano finalizzate allo svolgimento di attività imprenditoriale comune ma solo a sottrarre liquidità ai creditori del singolo ente). (massima ufficiale)




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