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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24540 - pubb. 21/11/2020.

Caratteri della continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. alla luce di Cass. 734/2020


Tribunale di Rimini, 24 Settembre 2020. Pres., est. Francesca Miconi.

Concordato Preventivo – Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. – Qualificazione – Requisiti

Concordato Preventivo – Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. – Attestazione – Ambito oggettivo – Contenuto – Società di persone – Indicazione delle eventuali risorse derivanti da azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie, nonché dei beni dei soci – Necessità

Concordato Preventivo – Formazione delle classi – Omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici – Creditori bancari chirografari – Titolarità di garanzie di terzi – Diversità di posizione giuridica ed economica – Sussistenza


È qualificabile come concordato preventivo in continuità aziendale, con conseguente applicazione di tutte le regole dell’art 186 bis l. fall., la proposta prevedente la prosecuzione dell’attività tramite affitto di ramo aziendale e successiva cessione a terzi dell’azienda in esercizio, malgrado il piano preveda la liquidazione di beni immobili aziendali e ad uso abitativo – nonché l’incasso dei canoni locatizi medio tempore maturati – il cui controvalore risulta complessivamente superiore ai proventi derivanti dalla continuità, alla luce dei principi ora dettati dalla sentenza Cass. 734/2020.
 
(Cass. 734/2020: “Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186-bis l. fall., che al comma 1 espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori”).

Dalla qualificazione del concordato in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. discende la necessità della c.d. attestazione “rafforzata”, cioè della attestazione del professionista indipendente che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; il professionista è tenuto pertanto ad affrontare ed attestare tutte le possibili poste ricavabili dalla liquidazione, comprese le azioni revocatorie e di responsabilità, nonché i beni dei soci, motivando adeguatamente le ragioni della maggior convenienza della continuità indiretta dell’impresa.

Ai fini della formazione delle classi nella proposta di concordato, va ribadita la necessità di allocare in classi distinte i crediti chirografari bancari ab origine sprovvisti di firma di garanzia di terzi rispetto a quelli titolari di dette garanzie, considerato che questi ultimi hanno una posizione giuridica ed economica diversa dai primi. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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