Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24760 - pubb. 21/01/2021

Istanza di fallimento e trasferimento della sede legale nel luogo di ubicazione di quella effettiva

Tribunale Bergamo, 16 Dicembre 2020. Pres. Laura De Simone. Est. Conca.


Competenza territoriale - Istanza di fallimento - Trasferimento della sede legale nell'anno anteriore nel luogo di ubicazione di quella effettiva - Applicabilità dell'art. 9, secondo comma, legge fall. - Esclusione



La competenza territoriale a dichiarare il fallimento è attribuita, ai sensi del primo comma dell’art. 9 l.fall., al tribunale del luogo in cui è situata la sede principale dell’impresa, che solo presuntivamente coincide con quella legale, restando salva la facoltà di provarne altra effettiva; il secondo comma della norma – che stabilisce, tuttavia, l’irrilevanza della prova dell’effettività della sede nell’ipotesi di trasferimento infrannuale di questa – non attiene al diverso caso in cui ad essere trasferita nell’anno anteriore all’istanza di fallimento sia stata la sede legale.
(Nella specie, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento di una società, la quale pur detenendo da anni nel capoluogo lombardo il centro principale dei propri interessi, vi aveva trasferito la sede legale nel corso dell’anno precedente all’esercizio dell’iniziativa prefallimentare).

La presunzione ex lege di cui all’art. 9, secondo comma, l.f., è da ritenersi operante quante volte, essendovi dimostrazione della sede effettiva in un determinato luogo, l’impresa, entro l’anno precedente al deposito dell’istanza, l’abbia – fittiziamente o meno – trasferita, non già nella contraria ipotesi in cui, immutata la sede effettiva dell’impresa, entro l’anno precedente l’istanza di fallimento la sola sede legale, già posta in luogo affatto diverso da quella effettiva, sia stata alfine spostata proprio ove quella effettiva sempre è stata ed ivi resta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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