Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24965 - pubb. 06/03/2021

Ammissione del consorzio intercomunale al sovraindebitamento

Tribunale Salerno, 24 Luglio 2020. Est. Jachia.


Sovraindebitamento - Consorzi smaltimento rifiuti - Ammissibilità



Il consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti non è assoggettabile a fallimento e può dunque chiedere l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento con liquidazione dei beni ex art. 14-ter, l. 3/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell’art. 14 ter L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, resa, unitamente all’attestazione del professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

ritenuto che a corredo della domanda di liquidazione del patrimonio siano stati allegati i documenti prescritti dalla cita normativa;

ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; abbia prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la documentazione prevista dall’art. 9, commi 2 e 3, non abbia depositato l’inventario o la relazione dell’OCC;

ritenuto per contro che, ai sensi dell’art. 14-quinquies L. n. 3/2012, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, il giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, debba dichiarare aperta la procedura di liquidazione con conseguente sospensione delle eventuali procedure esecutive in corso;

rappresentato infatti che la liquidazione del patrimonio è considerata una procedura, come il fallimento, di carattere universale la quale involge lo spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo per queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito determina l’esdebitazione del debitore;

considerato che in questo caso il debitore ha depositato tutti i documenti richiesti;

Considerato che la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi contiene: l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

lette le conclusioni formulate dal ricorrente;

Ritenuto, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:

1. la sussistenza della propria competenza territoriale;

2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;

3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/ 2012;

4. la completezza della domanda di liquidazione;

5. l’attestazione dell’O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;

6. l’avvenuta comunicazione ex art. 14 ter, comma 4, ad opera dell’O.C.C. all’Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

Rammentato che, a differenza dell’accordo o del piano del consumatore, la liquidazione riguarda (di regola) l’integrale liquidazione del proprio patrimonio motivo per il quale nell’ambito di questa procedura: 1) non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione; 2) non è previsto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si svolge senza contraddittorio; 4) i creditori non votano;

ritenuto che il ricorrente abbia provato: 1) la propria natura di ente pubblico; 2) l’intervenuto svolgimento di attività economica; 3) l’assenza in concreto ed in astratto del fine di lucro;

considerato che in giurisprudenza è pacifico (cfr., da ultimo anche Tribunale di Udine, decr. 30 marzo 2016) che l’insolvenza dell’ente pubblico economico, anche se deriva da debiti contratti per scopi privatistici, non consenta di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento anche quando siano stati attivi in settori commerciali;

ritenuto utile riportare il passaggio motivazionale (cfr., Tribunale di Catania, sesta sezione civile, decreto di omologa n. cron. 399/2018 del 21.03.2018) centrale del decreto di omologa della proposta di accordo formulata (con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) Teatro Stabile di Catania”:

(omissis)... si fa riferimento alla sentenza n. 2326 del 2016, pronunciata dal Consiglio di Stato in merito alla qualificazione da riconoscere alla Fondazione Teatro Stabile di Torino.

In tale sentenza, il giudice amministrativo ha affermato che Nel nostro ordinamento, anche in ragione dell’influenza del diritto europeo, non esiste una definizione unitaria e omogenea di ente pubblico. La valorizzazione del profilo funzionale relativo alle finalità perseguite porta a individuare diverse nozioni di pubblica amministrazione in ragione degli ambiti generali e settoriali di disciplina che vengono in rilievo e, per ciascuna pubblica amministrazione, una possibile articolazione della natura, pubblica o privata, in ragione della specifica disciplina applicabile. Un primo ambito settoriale che può venire in rilievo, influenzato dal diritto europeo, è quello relativo ai contratti di lavori e servizi pubblici; il legislatore europeo, in ossequio al principio dell’autonomia organizzativa degli Stati membri, demanda a essi l’individuazione dei soggetti che devono qualificarsi come organizzazioni pubbliche. Altro ambito settoriale, di ispirazione anch’esso europeo, appare costituito dalle regole di disciplina rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità. L’analisi della legislazione settoriale conduce alla qualificazione dei Teatri stabili in termini pubblicistici in considerazione della sussistenza dei seguenti fondamentali indici normativi: la necessaria costituzione pubblica’;

il controllo pubblico’; la mancanza del prezzo economicamente significativo’ e, cioè, la mancata copertura di una quota superiore al 50 per cento dei costi di produzione ad opera dei proventi delle vendite.”.

Ritenuto che il Teatro Stabile di Catania rientra a pieno nella descritta categoria, sia in ragione degli Enti che lo finanziano che dei criteri di gestione;

Ritenuto che, pertanto, la natura di ente pubblico impedendo l’invocata applicazione delle norme sul fallimento consente l’accesso alle procedure l. 3/2012;... (omissis);

ritenuto che si debba condividere la tesi che la mera esclusione dell’applicazione delle norme sul fallimento consenta l’accesso alle procedure l. 3/2012 in quanto (sotto un primo profilo è agevole osservare che) è stata normativamente disposta l’inammissibilità della domanda ex lege 3/12 se il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo” mentre non è normativamente prevista con riferimento alle procedure di liquidazione dell’ente pubblico;

parimenti milita (sotto un secondo profilo) a favore dell’assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento l’assenza del fine di lucro come per le associazioni e per le fondazioni anche se va condivisa la tesi che si debba sempre in concreto, il che qui è provato, riscontrare l’effettiva assenza del fine di lucro come nel caso di specie;

soprattutto (sotto un terzo es estremamente significativo profilo) a favore dell’assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento la scrupolosa valutazione degli effetti dell’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio;

rammentato, nell’ottica dell’individuazione dei principali effetti: a) che dopo la chiusura della procedura l’ente sarà in concreto esdebitato; b) che durante la procedura l’ente non sarà assoggettabile a procedure esecutive; c) che la liquidazione avviene nelle forme e con le garanzie concorsuali secondo un piano approvato nelle prescritte forme; d) che il debitore potrà valutare se formulare istanze di falcidia dei crediti tributari;

ritenuto conclusivamente che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l’accesso alla procedura di liquidazione in uno al riconoscimento di quello oggettivo in quanto l’ente in liquidazione ha uno sbilancio patrimoniale di oltre euro 20 milioni (in quanto a fronte di un attivo di circa euro 39 milioni emerge un passivo di quasi euro 60 milioni);

dato atto infine che tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla co_pendenza di ricorsi prefallimentari e domande di accesso alle procedure minori si debba ritenere che l’ufficio giudiziario debba sempre esaminarle contestualmente ma possa riunirle solo qualora i provvedimenti siano entrambi o monocratici o collegiali il che in questo caso non è possibile proprio per la natura monocratica questo provvedimento;

 

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico di:

CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.

IN LIQUIDAZIONE, in persona omissis