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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25855 - pubb. 10/09/2021.

La copia informatica dell’estratto di ruolo è sufficiente per l’ammissione al passivo del credito, anche senza la notifica della cartella esattoriale


Tribunale di Bari, 07 Giugno 2021. Pres., est. Raffaella Simone.

Fallimento – Ammissione al passivo – Estratto di ruolo – Idoneità – Notifica – Esclusione – Copia informatica


L'art. 93 L.F. richiede, ai fini dell'ammissione al passivo, non già un titolo esecutivo (quale il ruolo notificato), bensì la semplice allegazione dei documenti dimostrativi del diritto del creditore; l’estratto di ruolo è, pertanto, idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, la previa notifica della cartella esattoriale.

Come sostenuto dalla Cassazione nella predetta ordinanza, nel caso di specie, trova piena applicazione, essendo una disposizione sostanziale attinente all'efficacia dei mezzi di prova, l'art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005, come modificato dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 235/2010, secondo cui "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta", restando comunque 'fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatica".

Le copie degli estratti di ruolo prodotte su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario della riscossione hanno il medesimo valore del ruolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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