Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27012 - pubb. 23/03/2022

Nullità del contratto di leasing per violazione delle regole di cautela imposte dalla normativa di settore interna ed internazionale

Tribunale Vicenza, 03 Marzo 2022. Pres., est. Saltarelli.


Opposizione ex art. 98 l. fall. - Rigetto - Nullità del contratto di leasing per violazione delle regole di cautela imposte dalla normativa di settore interna ed internazionale in materia di sana e prudente gestione, e degli art. 217 e 218 l. fall. - Soluti retentio



Attesa la causa di finanziamento del contratto di leasing, ai fini della sua conclusione da parte dell'intermediario finanziario (concedente), vengono necessariamente in rilievo tutte le regole di cautela recate dalla normativa di settore interna ed internazionale per una sana e prudente gestione, che impongono di verificare il merito di credito del cliente (utilizzatore) in base ad informazioni adeguate (T.U.B., Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, accordi di Basilea e art. 192 Regolamento UE n. 575/2013), ma anche le norme europee finalizzate all'emersione tempestiva della crisi onde garantire il corretto e leale svolgimento della competizione economica (Direttiva UE 2019/1023 del parlamento Europeo e del Consiglio sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ed infine la normativa penale in materia, che vieta la prosecuzione dell'attività da parte di imprese che versino in stato di crisi non reversibile e, specularmente, il sostegno finanziario volto alla prosecuzione di tale attività (artt. 217 e 218 l.f.). Essendo quelle citate norme imperative poste a presidio dell'ordine pubblico economico, nel caso in cui un contratto di finanziamento venga stipulato - come nella specie – in violazione delle stesse, dando luogo così alla fattispecie delittuosa di imprudente, se non abusiva, concessione di credito (v. da ultimo Cass. 18610/2021), tale contratto è da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. (v. Cass. ordin. n. 16706/2020). Quanto poi al diritto di ripetizione che ne dovrebbe derivare ex art. 2033 c.c., va osservato come, a mente del successivo art. 2035 c.c., operi la c.d. soluti retentio in relazione ad una prestazione eseguita per uno scopo contrario al buone costume, tale potendo senz'altro definirsi la prestazione di finanziamento a un'impresa che si palesi non in grado di adempiere le proprie obbligazioni e che quindi versi in stato di crisi conclamata, dal momento che l'espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato. (Mauro Meneghini) (Antonio Restiglian) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian



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