Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27271 - pubb. 11/05/2022

Trasporto aereo internazionale e ristoro indennitario: i passeggeri devono essersi presentati all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata

Tribunale Reggio Emilia, 27 Aprile 2022. Est. Morlini.


Trasporto aereo internazionale – Ristoro indennitario previsto dall’articolo 7 Regolamento CE n. 261/2004 – Estensione anche ai casi di ritardo del volo e non solo cancellazione – Norma speciale di stretta interpretazione – Necessità della presenza dei requisiti di cui all’articolo 3



In tema di trasporto aereo internazionale, il ristoro indennitario previsto dall’articolo 7 Regolamento CE n. 261/2004 senza dover provare alcun pregiudizio, che secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza eurounitaria riguarda anche il ritardo nel volo e non solo la cancellazione, rappresenta una norma speciale di stretta interpretazione; ed il risarcimento per il ritardo è comunque subordinato alla presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, e cioè che i passeggeri sia siano presentati all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


FATTO

Lauro B. e Milena Z. hanno convenuto in giudizio NEOS s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, deducendo che, al termine di una vacanza in Vietnam, il loro volo di rientro in Italia, operato da Neos, aveva subito un ritardo di dodici ore; e che pertanto spettava loro una compensazione pecuniaria di € 600 ciascuno sulla base dell’articolo 7 comma 1 lettera c) Reg CE n. 261/2004, norma che la giurisprudenza eurounitaria aveva chiarito doversi applicare anche ai ritardi dei voli e non solo alle cancellazioni.

Il Giudice di Pace, aderendo alle difese della convenuta Neos, ha ritenuto che la compensazione pecuniaria di cui alla norma invocata non spettasse, essendo la stessa prevista, così come disposto dall’articolo 3 comma 2 lettera a) del Regolamento, solo laddove i passeggeri “si presentino all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata”, mentre nel caso per cui è processo il ritardo, dovuto ad una riprogrammazione resa necessaria da un guasto tecnico, era stato preannunciato con anticipo, gli attori erano rimasti in albergo con vitto ed alloggio a spese del vettore ed erano stati condotti in aeroporto solo al momento della partenza così come riprogrammata, senza spese aggiuntive e senza quindi subire il disagio della prolungata permanenza in aeroporto. Per tali motivi, il Giudice di Pace ha condannato Neos non già al pagamento della compensazione pecuniaria imposta dall’articolo 7 del regolamento in € 600 per ciascun passeggero, ritenendo detta norma inapplicabile, ma alla minor somma di € 300 ciascuno, somma offerta dalla stessa Neos a titolo equitativo per compensare il disagio derivante dal rientro in Italia con dodici ore di ritardo, ed ha liquidato in € 150 più accessori ed esborsi le spese di lite a carico di Neos.

Avverso la sentenza interpongono appello B. e Z., censurando l’interpretazione, qualificata come “aberrante” e “paradossale” data dal Giudice di prime cure con riferimento all’articolo 3, e ritenendo invece che il diritto alla compensazione pecuniaria ex articolo 7 spetti in ogni caso di ritardo nell’arrivo a destinazione, a prescindere dal fatto che l’attesa si sia o meno verificata in aeroporto e con esclusione solo nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore; e censurando altresì l’esiguità della liquidazione delle spese di lite.

Resiste Neos, sul presupposto della correttezza della sentenza di primo grado.

 

DIRITTO

a) E’ incontestato tra le parti che il volo per cui è causa ha subito un ritardo di dodici ore; ed a seguito della statuizione del Giudice di Pace sul punto non gravata da appello, deve ritenersi coperto dal giudicato l’accertamento in ordine al fatto che gli attuali appellanti siano stati avvisati del ritardo prima della partenza dall’albergo, rimanendo nel resort con vitto ed alloggio a carico del vettore per dodici ore, e raggiungendo quindi l’aeroporto solo al momento utile per l’imbarco all’orario riprogrammato.

Ciò posto, e non avendo il vettore dedotto l’esistenza di caso fortuito o forza maggiore in relazione al guasto che ha imposto la riprogrammazione del volo, oggetto di causa è l’accertamento in ordine al fatto che, in seguito alla situazione così come sopra descritta, spetti o meno agli attuali appellanti la corresponsione della compensazione pecuniaria specificamente prevista dall’articolo 7 Reg CE n.261/2004, e non già un semplice risarcimento alla stregua dei princìpi generali.

Sul punto va preliminarmente osservato che il diritto a tale compensazione, nonostante la quantomeno infelice formulazione letterale della norma, concerne non solo il caso di cancellazione del volo, così come risulterebbe dalla esegesi letterale del testo; ma anche il caso di ritardo, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia 19/11/2009 nei procedimenti riuniti C-402/2007 e C-432/2007, cd. sentenza Sturgeon, e così come preso atto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. la recente Cass. n. 9474/2021); e di tale orientamento hanno correttamente riferito le difese di entrambe le parti.

Ciò posto, ad avviso del Tribunale però, ai fini dell’esistenza e della configurabilità di un ritardo del volo occorre tenere conto anche di quanto risultante dal già citato articolo 3 comma 2 lettera a), a tenore del quale, al di fuori dei casi di cancellazione, e quindi nei casi di ritardo, la normativa di tutela si applica ai passeggeri che “si presentino all’accettazione secondo le modalità stabilite ed all’ora precedentemente indicata”; e ciò non è avvenuto nel caso che qui occupa, posto che, come già detto, i passeggeri sono stati avvisati del ritardo, sono rimasti in albergo con vitto e alloggio a carico di Neos, hanno raggiunto l’aeroporto solo al momento della riprogrammata partenza.

D’altronde, la diversità di trattamento tra le due situazioni (id est diritto a compensazione pecuniaria automatico e senza onere di provare alcuna forma di danno, nel caso di attesa in aeroporto; inconfigurabilità di tale diritto, con conseguente onere di dedurre e provare un concreto danno, negli altri casi, quali ad esempio nei casi come quello di causa relativo alla prolungata permanenza in albergo a spese ed onere del vettore), oltre che basata sul tenore letterale dell’articolo 3, riposa anche su un dato di comune esperienza: la inutile ed inattiva permanenza in aeroporto in attesa di un volo, rappresenta un disagio certo, la cui esistenza è intuitiva e non abbisogna di essere provata; la differita partenza in assenza del disagio della permanenza in aeroporto, senza spese e perdippiù con permanenza in un resort al termine delle vacanze, non necessariamente comporta invece un danno che deve essere automaticamente risarcito.

Diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, poi, la sentenza Sturgeon non risulta in realtà incompatibile con l’interpretazione qui offerta, per l’assorbente rilievo che non si occupa dell’interpretazione dell’articolo 3 e conseguentemente della nozione di ritardo, limitandosi a statuire che laddove sia configurabile un ritardo a termini di Regolamento, spetta la tutela risarcitoria dell’articolo 7, senza peraltro, si ripete, affrontare il tema della nozione di ritardo ex articolo 3 Regolamento. Anzi, il giustificare il diritto alla compensazione monetaria in caso di ritardo, in ragione del fatto che il viaggio ha una “durata maggiore rispetto a quanto originariamente stabilito dal vettore aereo” (punto 53) e che vi è una “perdita di tempo” (punto 61), è un indice della esattezza della tesi qui sostenuta: i concetti di ‘durata del viaggio’ e di ‘perdita di tempo’ rientrano infatti pacificamente nella inutile attesa in aeroporto; ma è certamente più difficile armonizzare tali concetti con la permanenza in albergo ed il prolungamento della vacanza a seguito della comunicazione della riprogrammazione della partenza. Ed infatti, la situazione concreta che esaminata dalla sentenza riguardava un passeggero che aveva appreso in aeroporto del ritardo dell’aereo.

Né può essere invocato il disposto dell’articolo 5 comma 1 lettera c1) del Regolamento, che esclude il diritto alla compensazione pecuniaria laddove la cancellazione del volo sia comunicata con due settimane di anticipo: è infatti del tutto evidente che la cancellazione del volo è caso diverso e distinto rispetto al ritardo.

Le conclusioni sopra illustrate, fatte proprie anche dalla sentenza impugnata, appaiono al Tribunale tutt’altro che ‘aberranti’, come sostenuto invece dalla difesa dell’appellante, e sono invece persuasive, risultando poi in linea con l’insegnamento di legittimità e condivise dalla giurisprudenza di merito nota a questo Giudice.

Infatti, da una prima angolazione si osserva che l’articolo 7 Reg CE n. 261/2004 integra una normativa speciale, accordando un ristoro indennitario indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio, con la conseguenza che la norma deve essere applicata ai soli casi disciplinati dall’articolo 3, senza possibilità di applicazione analogica, posto che al di fuori dei casi previsti dall’articolo 3 resta applicabile il principio generale di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c., secondo cui il danneggiato è onerato della prova delle conseguenze dannose e del loro collegamento causale con la condotta del debitore (in questi esatti termini, si veda la già citata Cass. n. 9474/2021).

Da una seconda angolazione poi, dette conclusioni sono state seguite da diverse pronunce della giurisprudenza di merito che si è occupata della materia, così come citata dall’appellante (cfr. App. Verona 17/6/2021; Trib. Sondrio n. 7/2020; GdP di Busto Arsizio, competente per lo scalo di Malpensa, sentenze nn. 200/2022, 88/2021, 626/2019, 595/2018, 433/2018 e 1266/2016; GdP di Civitavecchia, competente per lo scalo di Fiumicino, n. 83/2020; GdP di Bologna, competente per l’apposito scalo, sentenze nn. 134772021 e 1246/2021; GdP di Verona, competente per l’apposito scalo, sentenze nn. 23/2022 e 1165/2019; GdP Brindisi, competente per l’apposito scalo, sentenza n. 1846/2019), senza che risultino a questo Giudice pronunce di senso contrario.

Ne deriva, in conclusione sul punto, l’infondatezza del primo e principale motivo di appello, posto che non può essere accordata la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del Regolamento; e posto che gli appellanti non hanno provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, un danno diverso ed ulteriore da quello compensato equitativamente con la somma attribuita dal giudice di prime cure.

b) Infondato è anche il secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio nella somma di € 150.

Invero, per un verso la liquidazione, tenuto conto dello scaglione relativo ad importo inferiore ad € 1.100 e tenuto conto del fatto che non si è svolta attività istruttoria, è superiore al minimo di € 134 previsto dal DM n. 55/2014.

Per altro verso e comunque, con argomento dirimente, avendo il Giudice accolto in sentenza il contenuto della proposta conciliativa formulata da Neos e non accettata dagli attuali appellanti, ai sensi dell’articolo 91 comma 1 ultima parte c.p.c. avrebbe addirittura dovuto condannare gli attuali appellanti alla rifusione delle spese di lite maturate successivamente alla proposta stessa.

c) In ragione di quanto sopra, l’appello va integralmente rigettato.

Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico dei soccombenti appellanti, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte appellata, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione, e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

Il Giudice, trattandosi di atto dovuto, dà atto che, essendo l’impugnazione stata integralmente respinta, gli appellanti, in solido tra loro, sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 inserito dall’articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012, norma ritenuta costituzionalmente non illegittima rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, e ponendo a carico di chi le pone in essere un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (C. cost., 30/5/2016, n. 120).

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

·         rigetta l’appello;

·         condanna B. Lauro e Z. Milena, in solido tra loro, a rifondere a Neos s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;

·         dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.

Reggio Emilia, 27/4/2022

 

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini