Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27790 - pubb. 04/08/2022

Regolamentazione del rapporto tra spese prededucibili e crediti ipotecari, interesse dei creditori ipotecari alla esecuzione collettiva

Tribunale Lecco, 09 Luglio 2022. Est. Tota.


Fallimento – Crediti ipotecari e prededucibili – Modalità di soddisfazione – Spese generali – Interpretazione dell’art. 111-bis l.f.



I crediti prededucibili debbono essere soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, con la precisazione che l’interpretazione della menzionata disposizione deve essere effettuata unitamente alla norma dettata dall’art. 111 ter, comma 3, L.F., la quale prescrive di imputare le spese di carattere generale sia alla massa mobiliare che alle masse immobiliari, secondo un criterio di proporzionalità (desumibile dal raffronto tra le masse attive mobiliare ed immobiliare), in applicazione di un più generale principio di “solidarietà concorsuale”.

La lettura combinata delle due disposizioni in esame, quindi, contempla un criterio di regolamentazione del rapporto tra spese prededucibili e crediti ipotecari, in virtù del quale si fanno gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, sia un’aliquota delle spese generali in quanto sostenute nell’interesse di tutti i creditori, con la conseguenza che nell’ipotesi di unica massa derivante dalla liquidazione del bene gravato da garanzia, occorre imputare a quest’ultima tutte le spese generali che si siano rivelate necessarie alla gestione della procedura e ciò, da un lato, perché non si può ritenere che i creditori muniti di garanzia reale non abbiano particolare interesse all’esecuzione collettiva, potendo essi trarre da questa un vantaggio e cioè la possibilità, ove i beni loro destinati si dovessero rivelare incapienti, di concorrere, come chirografari, sul realizzo degli altri beni; dall’altro, perché la natura concorsuale del fallimento – volto alla tutela dell’interesse di tutti i creditori e non di quello dei singoli – impone che una volta aperto il fallimento, i creditori muniti di diritti di prelazione, come ogni altro creditore concorsuale, devono soggiacere tanto alla regola del preventivo accertamento del loro credito, quanto a quella dell’ordine di distribuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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