Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 533 - pubb. 01/07/2007

Rifiuto di fornire informazioni e accettazione del rischio; esclusione della natura precontrattuale della responsabilità

Tribunale Parma, 21 Marzo 2007. Est. Vittoria.


Intermediazione finanziaria – Domanda di annullamento per errore essenziale – Onere della prova.

Intermediazione finanziaria – Natura dei singoli ordini di negoziazione – Responsabilità precontrattuale – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Funzione dell’obbligo di informazione – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Effetti.

Intermediazione finanziaria – Domanda di accertamento dell’inadempimento dell’intermediario – Omessa richiesta di restituzione dell’importo versato – Conseguenze.



L’investitore che chieda l’annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dall’intermediario sull’oggetto, ovvero su una qualità essenziale del titolo oggetto di negoziazione, ha l’onere di dimostrare che qualora avesse ricevuto le informazioni dovute al momento della contrattazione del titolo, non lo avrebbe certamente acquistato, essendo irrilevante il successivo andamento del titolo stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I singoli ordini di acquisto impartiti dal cliente all’intermediario in base al contratto quadro debbono essere ricondotti nell’ambito delle dichiarazioni di volontà prive di natura negoziale alla stregua degli atti esecutivi posti in essere dal mandatario su incarico del mandante in adempimento del contratto di mandato. In tale ottica, non pare vi siano sufficienti spazi per inquadrare le violazioni dell’intermediario nell’ambito della responsabilità precontrattuale o dell’annullabilità per vizio del consenso, le quali inevitabilmente presuppongono la natura negoziale e quindi la presenza di un accordo tra cliente ed intermediario anche con riferimento ai singoli ordini di acquisto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’obbligo di informazione non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all’acquisto dei titoli, ma lo aiuta semplicemente a gestirlo. Il risparmiatore che agisce nel mercato dei titoli sottraendosi alla comunicazione del proprio assetto patrimoniale e autoproclamando obiettivi di vera e propria speculazione si espone volontariamente ad una autonoma gestione del rischio, sollevando l’intermediario da un ulteriore e diverso obbligo di garanzia volto a preservare il cliente dall’incauto acquisto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La domanda di accertamento dell’inadempimento dell’intermediario non può spiegare alcun utile effetto qualora l’attore non abbia formulato anche la domanda di restituzione dell’importo versato all’intermediario, né a tale carenza può supplire una generica domanda di risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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