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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 601 - pubb. 26/07/2007.

Rating, rendimento e informazione


Tribunale di Parma, 24 Maggio 2007. Est. Vittoria.

Intermediazione finanziaria – Obblighi di informazione come parte del contenuto negoziale – Violazione – Responsabilità contrattuale.

Obblighi informativi – Funzione – Rating e rendimento dei titoli – Idoneità all’assolvimento degli obblighi informativi – Natura dell’investitore.


La sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, raccolta titoli da luogo ad un rapporto negoziale a definire il quale concorrono anche gli obblighi di informazione previsti dalla legge, la cui violazione determina, in capo all’intermediario una responsabilità di tipo contrattuale in senso proprio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’obbligo di informazione gravante sull’intermediario non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all’acquisto dei prodotti finanziari ma lo aiuta semplicemente a gestirlo. Si deve quindi ritenere che l’elevato rendimento dei titoli (nella specie obbligazioni argentine), l’avvertenza in proposito contenuta nel documento sui rischi generali di investimento unitamente al rating attribuito dalle agenzie specializzate costituiscano per un investitore non sprovveduto elementi più che sufficienti a renderlo edotto del rischio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Andrea Monti

Contratti, natura e contenuto

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto

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