Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6511 - pubb. 05/09/2011

Inadeguatezza dell'operazione posta in essere da dipendente della banca intermediaria e rilevanza di precedente acquisto di obbligazioni Parmalat

Tribunale Perugia, 07 Maggio 2011. Est. Arianna De Martino.


Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine per il 40% del portafoglio da parte di investitori con basso profilo di rischio – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Valutazione di adeguatezza – Precedente acquisto di obbligazioni a rischio – Rilevanza – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Valutazione di adeguatezza – Qualifica di bancario da parte dell’investitore – Rilevanza – Esclusione.



Deve considerarsi inadeguato l’investimento in obbligazioni argentine, che impegni circa il 40% del portafoglio detenuto da coppia di coniugi, i quali all’epoca dell’investimento rivestano la qualità di pensionati e siano inoltre di età prossima ai settanta anni e privi di competenza specifica in materia mobiliare. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

In relazione all’acquisto di obbligazioni argentine, il fatto che gli stessi investitori avessero acquistato, pochi giorni prima, obbligazioni Parmalat non fa venire meno l’inadeguatezza dell’operazione. Tale circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall’altro rende ancor più grave l’inadempimento del dovere di segnalazione dell’inadeguatezza da parte dell’istituto bancario, il quale avrebbe dovuto avvertire gli investitori della non congruità dell’operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione di adeguatezza di un’operazione di acquisto di obbligazioni argentine rispetto al profilo soggettivo dell’investitore, è irrilevante la circostanza che quest’ultimo avesse lavorato in passato per la banca intermediaria, qualora lo stesso non abbia mai operato nel settore dei titoli e dunque non abbia acquisito competenza specifica in materia. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alessio Pottini


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