Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7201 - pubb. 23/05/2012

Gli interessi dalla data dell'investimento e non della domanda; la sottoscrizione del modulo sulla rischiosità dell'investimento non ha valore confessorio

Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 2012, n. 6142. Est. Schirò.


Intermediazione finanziaria – Bond Argentina – Conferma Corte d’Appello di Genova – Riconoscimento degli interessi dalla data dell’investimento – Correttezza. Dichiarazione dell’inadeguatezza dell’operazione e della rischiosità dell’investimento – Valore confessorio – Esclusione.



La Suprema Corte conferma la decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere gli interessi a partire dalla data dell’investimento e non dalla data della domanda. Inoltre, rifacendosi ad un orientamento ormai consolidato, la sentenza sostiene che la firma del cliente del modulo predisposto dalla banca sulla rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso non ha valore confessorio, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. (David Giuseppe Apolloni) (riproduzione riservata.

In tema di prova civile, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca (nella specie in "bond" argentini) e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. (Massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. David Giuseppe Apolloni



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