Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7493 - pubb. 11/07/2012

Designazione dell'amministratore di sostegno e indicazione del soggetto rappresentante

Tribunale Varese, 28 Giugno 2012. Est. Buffone.


Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore di sostegno – Nomina del familiare – Conflitto endofamiliare – Esclusione – Nomina di soggetto esterno – Sussiste.



La designazione dell’amministratore di sostegno resta un atto del giudice Tutelare, il quale ben può disattendere la stessa indicazione ufficiale e formale del beneficiario, ex art. 408, comma I, c.c. L’atto di designazione del soggetto rappresentante, da parte del beneficiario, non è, infatti, vincolante per il magistrato della tutela che avrà solo il dovere di muovere da quella designazione per poi, eventualmente, disattenderla con motivazione che ne illustri i (gravi) motivi. In caso di accesi conflitti endofamiliari, è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare onde evitare che la conflittualità trai membri della famiglia inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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