Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7516 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Como, 02 Febbraio 2012. Est. Mancini.


Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Controversie in materia di usucapione – Mediazione Obbligatoria – Sussiste – Eventuale accordo – Trascrittibilità – Sussiste – Art. 2643 n. 13 cod. civ.



Le domande in tema di usucapione rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a "controversie in materia di diritti reali" (art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010). Non è condivisibile l’opinione per cui, in caso di azione di usucapione, la mediazione non sarebbe esigibile non potendo le parti ottenere, tramite l’accordo conciliativo, il medesimo risultato giuridico ottenibile con la sentenza. L’accordo di mediazione, in primis, ha ad oggetto il diritto reale, e non il fatto attributivo di esso, ossia l’avvenuta usucapione. Pertanto, la parte che si vede trasferito il bene lo acquista a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza. Ciò, inoltre, vuol dire che l’accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile ai sensi dell’art. 2643 n. 13 c.c. in relazione all’art 11 del D Lgs n 28/2010, perché in esso non vi è altro che una transazione Del resto, occorre prendere atto della scelta adottata dal legislatore nell’art 11 del citato decreto e interpretarla in modo da favorire l’applicazione del procedimento di mediazione in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)