Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7641 - pubb. 01/08/2012

Istituzione della Camera di conciliazione ed arbitrato e rapporti con i giudizi avanti l’a.g.o.; informazione e adeguatezza dell’operazione, distinzione

Tribunale Ferrara, 16 Febbraio 2011. Pres., est. Sangiuolo.


Mercati Finanziari – Camera di conciliazione ed arbitrato Consob – Controversie instaurate dinanzi all’autorità giudiziaria – Reciproca indipendenza.

Mercati Finanziari – Acquisto di strumenti finanziari – Mancata titolarità in conclusione del giudizio – Domande restitutorie – Valutazione – Impossibilità.

Mercati Finanziari – Adeguatezza dell’informazione – Criteri – Esclusione.

Mercati Finanziari – Acquisto di strumenti finanziari – Art. 29, I comma, del Reg. Consob – Inadeguatezza – Disciplina.



L’istituzione della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB, intervenuta con d.p.r. 22 giugno 2007, n. 116, non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande di fronte all’autorità giudiziaria; da ciò deriva l’impossibilità, da parte di un istituto di credito, di dolersi delle conseguenze derivanti dal risarcimento riconosciuto in sede giudiziaria e dal costo del finanziamento del Fondo di garanzia per i risparmiatori ed investitori, essendo questione estranea al processo ed attenendo esclusivamente a scelte adottate in sede legislativa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La mancata titolarità degli strumenti finanziari per cui si è adita l’autorità giudiziaria da parte degli attori, al momento delle precisazioni delle conclusioni, rende impossibile la valutazione delle domande restitutorie, non essendo i medesimi più in grado di dare esecuzione agli effetti restitutori conseguenti ad una eventuale pronuncia di invalidità o di risoluzione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In considerazione del fatto che l’adeguatezza e l’informazione operano su piani diversi, e che la valutazione sulla prima deve essere rinnovata in occasione di ogni investimento – potendo essere mutato il profilo di rischi dell’investitore – non può ritenersi adeguato un acquisto di strumenti finanziari per il solo fatto che il cliente abbia “capito i rischi” in ragione di precedenti ed analoghe operazioni di acquisto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Poiché ogni operazione di acquisto di strumenti finanziari, a norma dell’art. 29, I comma, del Reg. Consob, può essere inadeguata per tipologia, per oggetto e per dimensione, ognuna delle cause per le quali l’operazione medesima può stimarsi, appunto, inadeguata, deve essere specificamente posta all’attenzione dell’investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre l’investitore nella condizione di valutare al meglio l’opportunità di procedere o meno all’investimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Mauro Guizzardi


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