Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8987 - pubb. 23/05/2013

MY Way, operazione negoziale complessa ad alto rischio e inadempimento agli obblighi informativi

Tribunale Taranto, 08 Marzo 2013. Est. Munno.


MY Way - Nullità ai sensi dell’art. 30 comma 7 D.Lgs. 58/98 per la mancata indicazione della facoltà di recesso nel modulo - Collegamento negoziale e nullità - Inadeguatezza della operazione agli obiettivi di investimento - Omesso adempimento da parte della banca degli obblighi informativi - Responsabilità precontrattuale della banca - Annullabilità dell’operazione negoziale per errore essenziale e riconoscibile.



Il contratto MY Way sottende una operazione negoziale complessa, e ad alto rischio per l’investitore, caratterizzata dal collegamento negoziale tra il finanziamento concesso dalla banca per l’acquisto dei titoli che rappresentano al contempo l’oggetto dell’investimento al quale contestualmente viene destinata la somma ricevuta a titolo di mutuo da restituirsi in un arco temporale di 15-30 anni tramite rate mensili comprensive di capitale ed interessi. La nullità stabilità dall’art. 30 comma 7 del D.Lgs. 58/98 per la mancata indicazione della facoltà di recesso quando il modulo contrattuale riferito all’investimento venga sottoscritto fuori dai locali commerciali della banca, determina la nullità di tutti i negozi collegati. La banca è quindi obbligata a restituire al cliente gli importi dal medesimo versati a titolo di rimborso delle rate di finanziamento. L’operazione così concepita si rivela inoltre inadeguata rispetto agli obiettivi di “pura redditività” e “minimo rischio a breve periodo” che vengono fatti dichiarare al cliente tramite apposite clausole preconfezionate e che corredano il modulo contrattuale. Di qui anche la responsabilità precontrattuale, che è altresì avvalorata pure dalla insussistenza di adeguata informazione sulla composizione del fondo di investimento. L’impianto contrattuale è tale da determinare l’annullabilità di tutti i negozi collegati per errore essenziale e riconoscibile, che il cliente può far valere, e nei cui confronti va esclusa una ipotesi di concorso di colpa che possa abbattere l’ammontare delle somme che la banca è tenuta a restituire, dato l’elevato tecnicismo della fattispecie. (Aurelio Arnese) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Aurelio Arnese


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