Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11390 - pubb. 16/10/2014

Riesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo

Tribunale Padova, 03 Aprile 2014. Pres., est. Caterina Santinello.


Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Riesame officioso dei provvedimenti del giudice delegato - Controllo delle operazioni di voto e verifica delle maggioranze

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Verifica della regolarità dell’annotazione e della formazione delle maggioranze - Valutazione della sussistenza dei crediti in via incidentale

Esecuzione esattoriale - Natura concorsuale del credito per aggio di riscossione ed esecuzione esattoriale - Attività intrapresa prima della dichiarazione di fallimento

Credito per dazi doganali - Natura privilegiata - Applicazione retroattiva - Esclusione



Il tribunale, in sede di omologazione del concordato preventivo, è tenuto, indipendentemente dall’esistenza di opposizioni, al riesame officioso dei provvedimenti adottati dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 176 L.F., al controllo dell’operazioni di voto nonché alla verifica del raggiungimento delle maggioranze nell’ambito del generale controllo di regolarità della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il tribunale, in sede di omologazione, al fine di verificare la regolarità della votazione e la formazione delle maggioranze, può anche valutare la sussistenza dei crediti ammessi al voto, anche se non contestati, per quanto già vagliata dal commissario giudiziale ai sensi dell’articolo 171 L.F. ed eventualmente dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 176 L.F. Tali accertamenti, così come quelli del giudice delegato, hanno natura meramente incidentale e derivativa, essendo destinati solo al calcolo delle maggioranze e non pregiudicano quindi l’accertamento dei crediti, sia per l’ammontare sia per la loro natura, nelle ordinarie forme contenziose. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale possono rivestire carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei e non opponibili alla procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La natura privilegiata ai sensi dell’articolo 2783-ter c.c. del credito per dazi doganali, introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2012, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, non ha efficacia retroattiva e non può, pertanto, che riguardare i crediti erariali maturati successivamente alla sua entrata in vigore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Calcolo delle maggioranze

Riesame del collegio dei provvedimenti del giudice delegato

Accertamento dei crediti nel concordato preventivo (art.176)

Accertamento dei crediti (art. 180)



 


Testo Integrale