Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12963 - pubb. 02/07/2015

Nullità del contratto di locazione concluso senza osservare la forma scritta: ipotesi di nullità speciale di protezione

Tribunale Verona, 19 Giugno 2015. Est. Sigillo.


Nullità del contratto di locazione concluso senza osservare la forma scritta – Ipotesi di nullità speciale di protezione – Conseguenze

Azione di recupero di cui all’art. 13, comma 5, l.431/1998 – Presupposti per il suo esperimento



La previsione dell’art. 1 comma 4 l. 431/98 per il difetto di forma scritta del contratto di locazione abitativa integra una nullità speciale di protezione, posta nell’interesse preminente del conduttore inteso quale parte debole del rapporto che non può pertanto essere invocata dal locatore per ottenere un accertamento di occupazione senza titolo dell’immobile. (Carmelo Sigillo) (riproduzione riservata)

Per esperire l’azione di recupero prevista dall’art. 13 comma 5 l. 431/98 nel caso in cui il locatore abbia “preteso” instaurare un rapporto di locazione abitativa mediante contratto non scritto (c.d. locazione di fatto) non è necessario che il conduttore sia stato vittima di violenza morale o comunque di imposizione, ma è sufficiente che la locazione di fatto, anche semplicemente “richiesta” dal locatore, venga liberamente “accettata” dal conduttore; per converso, l’azione di recupero non è data ove il difetto di forma scritta dipenda in via esclusiva dalla volontà del conduttore stesso. (Carmelo Sigillo) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


Il testo integrale


 


Testo Integrale