Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22866 - pubb. 12/12/2019

Nullità del tasso di apertura di credito senza indicazione del tasso effettivo annuo derivante dalla capitalizzazione; usurarietà del tasso ultra-fido sommato alla quota di CMS ultrasoglia annualizzata

Tribunale Padova, 29 Novembre 2019. Est. Marani.


Contratti di apertura di credito con capitalizzazione trimestrale degli interessi successivi alle Istruzioni di Banca d’Italia del luglio 2003 – Obbligo di indicazione tasso annuo effettivo – Sussistenza – Omissione – Nullità della intera clausola sul tasso

Usurarietà pattizia originaria del tasso di interesse su apertura di credito per sommatoria con Cms oltre soglia previa annualizzazione della Cms – Sussiste



Nei contratti di apertura di credito successivi alla pubblicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia di Luglio 2003 e che prevedono la capitalizzazione infraannuale degli interessi, la Banca deve indicare espressamente il tasso nominale ed anche il tasso risultante dalla capitalizzazione a pena di nullità della clausola che prevede il tasso per violazione dell’art. 3 Sezione III delle Istruzioni della Banca d’Italia in combinato disposto con l’art. 117 comma 8 Tub

In caso di previsione pattizia della Commissione di massimo scoperto in misura superiore alla Cms usuraria, la percentuale di ultra-soglia va annualizzata e sommata al tasso di interesse, ed al termine di detta operazione va verificato l’eventuale superamento del tasso soglia usura. (Alessandro Stievanin) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alessandro Stievanin


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