Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23365 - pubb. 13/03/2020

Riparto fallimentare e deposito delle somme non riscosse: distinzione tra il regime attuale e quello previgente

Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2020, n. 5618. Pres. Di Virgilio. Est. Dolmetta.


Fallimento – Ripartizione finale – Creditori irreperibili o che non si presentano – Deposito presso l’ufficio postale – Effetti – Confronto tra regime attuale e previgente



Il senso normativo dell’ultimo periodo dell’art. 117, comma 3, legge fall. traspare immediato non appena si venga a comparare il testo della versione originaria della norma con quello introdotto dalla riforma del 2006.
Laddove quest’ultimo stabilisce che le somme rimaste depositate e non riscosse divengono, trascorso un dato periodo di tempo, disponibili per un’ulteriore distribuzione a vantaggio dei creditori ancora interessati, il vecchio testo provvede alle stesse secondo una prospettiva affatto diversa. Il riferimento alla quietanza, di cui al certificato di deposito, altro non può significare che l’avvenuto deposito presso l’istituto designato vale come distribuzione delle somme al creditore, quand’anche questi non si sia presentato ovvero sia rimasto irreperibile.
Se il regime attuale ha un’ottica fermata sulla concorsualità tra i creditori del fallito, dunque, quello originario si concentrava invece sul rapporto sussistente tra fallito e singolo creditore.
Nel regime originario della legge fallimentare, in altri termini, il deposito delle somme fatto dalla procedura veniva a innestare un rapporto contrattuale in modo diretto corrente tra il creditore - non presentato o irreperibile - e l’istituto depositario. La richiamata "quietanza" rispondeva, quindi, al "pagamento" posto in essere dalla procedura a mezzo deposito liberatorio (come sostanzialmente intestato al creditore che si è disperso): con la medesima forza effettuale, cioè, di cui è dotato il deposito previsto dalla norma dell’art. 1210 c.c..
Del resto, la simmetria tra la posizione del creditore, che (dopo avere fatto domanda di insinuazione) risulta disperso al tempo della distribuzione del ricavato, e la posizione del creditore messo in mora, secondo le regole del codice civile, appare del tutto manifesta.

Nel regime sostituito dalla riforma del 2006, le somme rimaste non riscosse non fanno più parte della massa attiva del fallimento, nè sono più nella disponibilità degli organi della procedura, perché non sono più, prima di ogni altra cosa, di proprietà del debitore ex-fallito (così la disposizione di base dettata dall’art. 2010 c.c., comma 2: "eseguito il deposito... il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione").

Di conseguenza, nel contesto del regime originario della legge fallimentare un problema di (eventuale) rapporto tra diritto del creditore insoddisfatto e somme destinate ad altro creditore del comune debitore - come mediato, cioè, dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., di quest’ultimo - non aveva proprio alcuno spazio per risultare proponibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatti di causa

1.- Aperto nel 1983, il fallimento della s.r.l. Group Italia è stato chiuso nell’ottobre del 2005, con un riparto finale che ha visto i creditori chirografari soddisfatti nella misura del 21,10% delle somme ammesse al passivo. Tra questi creditori si è annoverata anche la s.p.a. Unicredit, quale successore del Banco di Santo Spirito e di Cassa di Risparmio di Roma.

Successivamente, Unicredit ha ceduto il credito residuo, che risultava ancora vantare nei confronti della società fallita, alla soc. coop. a r.l. OPM.

2.- Con istanza del maggio 2014, OPM ha chiesto al giudice delegato del fallimento della Group Italia di disporre - "accertata la perdurante giacenza delle somme accantonate a favore dei creditori risultati irreperibili" - lo svincolo delle stesse a proprio favore, "fino alla concorrenza del credito rimasto insoddisfatto nel riparto finale".

3.- Il giudice delegato ha respinto l’istanza, "sul presupposto dell’impossibilità di riassegnare al fallito somme della liquidazione fallimentare destinate ai creditori".

È seguito il reclamo proposto da OPM avanti al Tribunale di Roma. Che lo ha rigettato con decreto depositato in data 22 gennaio 2015.

4.- Dato atto che la "domanda è stata presentata da un creditore, e non già dal fallito", il Tribunale ha rilevato che "nel caso di specie è applicabile la L. Fall., art. 117, nella formulazione antecedente alla modifica del 2006"; che tale norma "nulla dispone circa la destinazione delle somme giacenti su libretti e conti correnti intestati a creditori irreperibili"; che la disciplina dettata dalla L. n. 181 del 2008, art. 2, comma 2, intitolata Fondo unico di giustizia, "ha comportato il venir meno del diritto dei creditori irreperibili alla corresponsione delle somme loro destinate e la conseguente automatica apprensione delle stesse al bilancio dello Stato, configurandosi un regime decadenziale dal diritto degli stessi (creditori irreperibili) a ottenere il pagamento del tutto speciale rispetto all’ordinario termine decennale di prescrizione del diritto"; che ciò di conseguenza comporta l’"automatica apprensione" delle somme rimaste "al Fondo Unico Giustizia".

5.- Avverso questo provvedimento OPM ha presentato ricorso, svolgendo un motivo di sua cassazione.

Ha resistito, con controricorso, la s.p.a. Equitalia Giustizia.

 

Ragioni della decisione

6.- Il motivo di ricorso è stato così intestato: "violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 117, u.c., vecchio testo e R.D. 267 del 1942, art. 117, comma 4, al D.L. n. 143 del 2008, art. 2, comma 2, convertito con L. n. 181 del 2008, in quanto si ritiene che la devoluzione in accrescimento ai creditori insoddisfatti a seguito del riparto finale come oggi stabilito dalla L. Fall., art. 117, testo vigente non sia impedita, nè dal silenzio sul punto da parte della L. Fall., citato art. 117, vecchio testo, nè dalla sopraggiunta previsione di destinazione al Fondo Unico Giustizia delle somme di denaro depositate presso gli operatori finanziari abilitati relativamente a quanto non distribuito in sede di riparto finale del fallimento per irreperibilità dell’avente diritto, ma invece consentita in applicazione del disposto di cui all’art. 2740 c.c.".

7.1.- Constatato che nella specie trova applicazione la versione originaria della L. Fall., art. 117 - e fatta propria l’affermazione del Tribunale, per cui questa norma "nulla dispone circa la destinazione delle somme giacenti su libretti e conti correnti intestati a creditori irreperibili" -, il ricorrente svolge due ordini di rilievi.

7.2.- Di questi, il primo attiene alla normativa relativa all’istituzione del Fondo Unico Giustizia.

In proposito, il ricorrente sostiene in prima battuta che l’interpretazione data dal Tribunale è errata (diversamente presentando, tra l’altro, "evidenti profili di incostituzionalità"). Nei fatti, tale normativa non è ablativa del "diritto del creditore rimasto parzialmente insoddisfatto in sede di riparto finale di un fallimento "vecchio" rito a ottenere, decorsi cinque anni dall’accantonamento delle somme, quanto non riscosso dai creditori concorrenti".

In ogni caso, rileva ancora il ricorrente, la disciplina della L. n. 181 del 2008, (istitutiva del F.U.G.) non entra in applicazione nella specie concreta, posto che il suo art. 2, comma 2, lett. c ter (come introdotto in sede di conversione) stabilisce che questa riguarda solo le procedure fallimentari in cui trova applicazione il nuovo testo dell’art. 117.

7.3.- L’altro rilievo svolto dal ricorrente assume la vigenza del "diritto di accrescimento dei creditori rimasti insoddisfatti in sede di riparto anche nei fallimenti cc.dd. vecchio rito": "nei "beni presenti e futuri" del debitore ci sono certamente le somme non riscosse dai creditori in sede di riparto fallimentare e, in attuazione del principio di cui al citato art. 2740 c.c., su di esse possono soddisfarsi gli (altri) creditori". 8.- Il nodo centrale del tema proposto dal ricorso, che qui si esamina, è dato dall’interpretazione della versione originaria della norma della L. Fall., art. 117, comma 3, che trova pacificamente applicazione nella fattispecie concreta ("per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza").

Ora, rispetto al testo di questa disposizione non può essere condivisa l’opinione espressa dal decreto impugnato - e poi senz’altro ripresa dal motivo di ricorso -, secondo cui la norma "nulla dispone" sul destino delle somme che taluni creditori non sono passati a riscuotere.

Tale opinione trascura di leggere, in particolare, la frase normativa per cui il certificato di deposito relativo alle somme rimaste giacenti presso l’istituto di credito designato "vale quietanza". In effetti, la formula dell’ultimo periodo dell’art. 117 (versione originaria) viene a indicare in modo univoco la sorte delle somme in discorso, così come ha puntualmente rilevato, con riferimento a una fattispecie per più versi prossima a quella in esame, la pronuncia di Cass. 14 febbraio 2019, n. 4514.

9.- Il senso normativo dell’ultimo periodo dell’art. 117, comma 3, traspare immediato non appena si venga a comparare il testo della versione originaria della norma con quello introdotto dalla riforma del 2006.

Laddove quest’ultimo stabilisce che le somme rimaste depositate e non riscosse divengono, trascorso un dato periodo di tempo, disponibili per un’ulteriore distribuzione a vantaggio dei creditori ancora interessati, il vecchio testo provvede alle stesse secondo una prospettiva affatto diversa. Il riferimento alla quietanza, di cui al certificato di deposito, altro non può significare che l’avvenuto deposito presso l’istituto designato vale come distribuzione delle somme al creditore, quand’anche questi non si sia presentato ovvero sia rimasto irreperibile.

Se il regime attuale ha un’ottica fermata sulla concorsualità tra i creditori del fallito, dunque, quello originario si concentrava invece sul rapporto sussistente tra fallito e singolo creditore.

Nel regime originario della legge fallimentare, in altri termini, il deposito delle somme fatto dalla procedura veniva a innestare un rapporto contrattuale in modo diretto corrente tra il creditore - non presentato o irreperibile - e l’istituto depositario. La richiamata "quietanza" rispondeva, quindi, al "pagamento" posto in essere dalla procedura a mezzo deposito liberatorio (come sostanzialmente intestato al creditore che si è disperso): con la medesima forza effettuale, cioè, di cui è dotato il deposito previsto dalla norma dell’art. 1210 c.c..

Del resto, la simmetria tra la posizione del creditore, che (dopo avere fatto domanda di insinuazione) risulta disperso al tempo della distribuzione del ricavato, e la posizione del creditore messo in mora, secondo le regole del codice civile, appare del tutto manifesta.

10.- Nel regime poi sostituito dalla riforma del 2006, perciò, le somme rimaste non riscosse non fanno più parte della massa attiva del fallimento, nè sono più nella disponibilità degli organi della procedura. Perché non sono più, prima di ogni altra cosa, di proprietà del debitore ex-fallito (così la disposizione di base dettata dall’art. 2010 c.c., comma 2: "eseguito il deposito... il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione").

Di conseguenza, nel contesto del regime originario della legge fallimentare un problema di (eventuale) rapporto tra diritto del creditore insoddisfatto e somme destinate ad altro creditore del comune debitore - come mediato, cioè, dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., di quest’ultimo - non aveva proprio alcuno spazio per risultare proponibile.

Del pari inconferente si mostra, riguardo allo specifico tema che è qui in discorso, la normativa relativa al Fondo Unico Giustizia.

11. Il ricorso va dunque respinto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., posto che il dispositivo del decreto impugnato risulta in ogni caso conforme a diritto.

12.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro Euro 11.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterm della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Dep. 28 febbraio 2020.