Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24812 - pubb. 02/02/2021

I limiti di validità della clausola arbitrale statutaria ed il regime processuale dell’eccezione di arbitrato

Tribunale Napoli, 30 Ottobre 2020. Pres. Raffone. Est. Del Bene.


Tribunale delle Imprese – Patti parasociali – Nullità – Fattispecie



Il limite generale tuttora previsto dall’art. 34, 1° comma, del D. Lgs. n. 5/2003 – che circoscrive la compromettibilità statutaria alle sole controversie relative al rapporto sociale che abbiano ad oggetto diritti disponibili – va inteso in senso restrittivo così da escludere dall’area della compromettibilità non tutte le questioni afferenti interessi genericamente superindividuali (e quindi) anche solo sociali o collettivi, ma esclusivamente le controversie relative ad interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.         

Va qualificato come arbitrato irrituale quello previsto da una clausola statutaria che stabilisce che la controversia debba essere “risolta” da un collegio arbitrale “in via irrituale” e che le “risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti”.

L’inapplicabilità dell’art. 819 ter c.p.c. all’arbitrato irrituale (ex art. 808 ter c.p.c.), se implica che l’eccezione di arbitrato non fa sorgere una questione di competenza o di giurisdizione, non esclude, tuttavia, che la relativa eccezione sia comunque soggetta al regime delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata



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