Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24843 - pubb. 09/02/2021

Sovraindebitamento: omologa piano del consumatore, interpretazione estensiva del requisito di meritevolezza alla luce del nuovo codice della crisi

Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021. Est. Silvia Rizzuto.


Piano del consumatore - Requisito di meritevolezza e graduale indebitamento - Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria - Cessione di crediti futuri ex art. 8 comma 1 bis introdotto dalla l. 176/2020



Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.
Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/20120.

La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva.

In relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali, con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data di apertura del concorso non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale; questo principio può trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento, anche in ragione della constatazione che il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, previsione contenuta nell’art. 1 bis dell’art. 8 l. 3/2012 modificato, con effetto dal 25 dicembre 2020, dalla legge 176/2020. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico


Il Giudice delegato,

letti gli atti e i documenti del procedimento iscritto al RG. n. 10/2020 avente ad oggetto la proposta del piano del consumatore presentata da *,

vista l’opposizione comunicata al gestore della crisi da Italcapital;

vista la nota comunicata al gestore della crisi da Agenzia Entrate Riscossioni scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.1.2021;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con atto depositato il 3.11.2020 il sig. ** ha presentato un piano del consumatore e* lege 3/12 unitamente alla documentazione ivi indicata e alla relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi dott.ssa **. Il piano presentato prevede la soddisfazione in prededuzione delle spese di procedura, il pagamento integrale dei creditori privilegiati, il pagamento rateale dei creditori privilegiati in misura pari al 31.29%, con individuazione di due diverse tempististiche a seconda che il credito accantonato a favore del creditore procedente nella procedura esecutiva 3096/2019 sia stato o meno assegnato; in via del tutto residuale il sig.  ha chiesto l’apertura della procedura di liquidazione. Il professionista nominato OCC ha attestato la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio come da relazione depositata 2020.

Accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l’udienza per consentire ai creditori di valutare ed eventualmente contestare la convenienza del piano.

 

All’udienza fissata del 13.1.2021 l’istante assistito dal proprio procuratore ha insistito per l’omologa del piano, il gestore della crisi ha dato atto di aver comunicato la fissazione dell’udienza ai creditori e di aver ricevuto l’opposizione del creditore Italcapital e nota di precisazione del credito di Agenzia Entrate Riscossioni, il creditore * si è rimesso.

La proposta di piano depositata da * merita di essere omologata.

 

Dal punto di vista formale alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dalla legge 3/2012 oltre alla relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma.

In particolare la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo  di composizione della crisi contiene a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte dovute, per un verso, alla mutata situazione familiare conseguente alla separazione dalla moglie e, per altro verso, alle variazioni dello stipendio, c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonchè sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, stante l’impegno assunto dalla sorella del ricorrente di sostenere talune spese di mantenimento dei figli.

Sussistono inoltre i requisiti di cui all'articolo 7 della legge 3/2012 in quanto l'istante: - si trova in uno stato di sovraindebitamento come definito dall'articolo 6, comma 2, legge 3/2012; - non è soggetto procedura concorsuale diverse da quelle regolate dalla legge sopra citata; - non ha mai proposto un diverso procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Da quanto esposto dall’OCC e riscontrabile dalla documentazione dimessa emerge che l’indebitamento è maturato in parte per far fronte a fabbisogni familiari e che tali eventi non prevedibili hanno compromesso la capacità dell’istante di far fronte agli impegni economici precedentemente assunti (spese connesse alla separazione dalla moglie e al mantenimento di due figli minorenni che non sempre hanno trovato adeguata copertura nello stipendio percepito dal ricorrente che ha subito diminuzioni e ritardi per problematiche dei datori di lavori in un contesto che si è aggravato nel 2020 a causa dell’emergenza Covid).

La creditrice Italcapital ha comunicato all’OCC la propria opposizione all’omologa limitandosi ad esporre, in via astratta e senza dar alcun riferimento numerico, che il debitore avrebbe dovuto diligentemente comprendere ab origine la difficoltà se non l’impossibilità al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie.

Ora, a prescindere dalla genericità della contestazione, è evidente che il requisito della meritevolezza deve essere valutato d’ufficio in sede di omologa.

In generale la meritevolezza va ravvisata quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.

In generale che una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto porta inevitabilmente a limitare l’accesso alla procedura prevista dalla legge 3/2012 ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili;

Tale lettura non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti.

Nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali- Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'esigenza di sostenere economicamente i figli dopo la separazione dalla moglie il tutto in un contesto in cui i redditi sono calati per fatto a lui non imputabile.

Ed invero il primo mutuo è stato contratto per l’acquisto della casa in un momento in cui il * non era ancora sposato, viveva con i genitori, percepiva un reddito di € 2.100 a fronte di una rata di € 881. Nel 2004 l’istante ha contratto matrimonio e nel 2006 e 2010 sono nati due figli. Sino a quando la famiglia è rimasta unita e l’istante poteva anche beneficiare del cotrinbuto economico della moglie, non vi è stato alcun indebitamento non sostenibile (da 01.03.1994 al 31.03.20151 il ** ha lavorato come responsabile di magazzino presso il centro , percependo uno stipendio pari ad € 2.300,00 circa al mese mentre lavorava come operaia con stipendio di circa € 1.000,00).

 

Gli squilibri economici del ** sono invece coincisi con la separazione dalla moglie e con conseguenti statuizioni economiche (dapprima assegno di mantenimento a carico del ** di €.500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e corresponsione di € 7.082,61, quale contributo per i costi necessari al trasferimento della moglie e dei due figli in altra abitazione). Il **, in tale contesto, ha venduto il proprio immobile al prezzo di euro 144.000,00 ed ha estinto il mutuo iniziale. Per far fronte a tutte le nuove spese (separazione e nuova abitazione) nel 2013 l’istante ha contratto il proprio finanziamento di € 14.968,00 con Compass che prevedeva 84 rate mensile € 246,36 a fronte di uno stipendio di € 1.300,00.

I successivi finanziamenti (mutuo chirografario con la Banca Popolare di Vicenza SpA di € 3.700,00 con 27 rate da euro 147,00 ciascuna, finanziamento, n. 20061807555117, dalla Findomestic, di circa € 2.407,60 con 24 rate da euro 110,80) si sono resi necessari per cambiare nuovamente abitazione in quanto l’istante ha dovuto cercare una casa in grado di ospitare i figli dopo che la madre si era allontanata dall’Italia e provvedere all’integrazione dell’arredamento. Sempre in ragione del nuovo menage familiare il  ha anche dovuto rimodulare il proprio orario di lavoro per accudire i minori con riduzione dello stipendio da € 2.300,00 ad € 1.400,00 mensili, stipendio poi ulteriormente ridotto con la collocazione in mobilità da parte della datrice di lavoro. Va tuttavia rimarcato che il ricorrente ha comunque sempre cercato di migliorare la propria situazione lavorativa e attualmente percepisce uno stipendio di € 1.700.

In punto di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria si evidenzia che nel piano presentato la sorella dell’istante si è accollata alcune spese di mantenimento dei figli del ricorrente. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva. Ciò posto nell’alternativa liquidatoria ove spetta al giudice il vaglio di congruità sulle spese di mantenimento, nel caso in cui non vi fosse più l’impegno della sorella a sostenere alcune spese di mantenimento dei figli, non si ritiene che lo stipendio attuale dell’istante consentirebbe di escludere alcuna parte di essa da riservare ai creditori.

Con riferimento alla richiesta di sospensione e revoca della trattenuta da pignoramento dello stipendio dell’istante nella procedura 096/2019 come già affermato da questo Tribunale la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, comporta l’applicazione in via analogica delle disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum. La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall’art 42 LF (a mente del quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento. D’altronde il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è stata resa applicabile con l’inserimento dell’art. 1 bis dell’art. 8 con effetto dal 25.12.2020 con la legge 176/2020.

La procedura ha quindi l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito).

Per tali motivi il piano presentato da  ** può essere omologato con la previsione di soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e di soddisfazione al 31,29% dei creditori chirografari con la messa a disposizione dell’importo mensile di € 240 rate sino alla concorrenza di € 17.041. La durata del piano varia da 59 mesi a 71 a seconda che la somma accantonata sia già stata nelle more assegnata.

 

P.Q.M.

Visto l'art 12 bis l. 3/2012;

 

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto di   con l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. dott. 

 

DISPONE

che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, i prelievi del quinto dello stipendio;

che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;

 

il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo all'inibizione di chiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;

a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale e* art 15 comma 9 L. 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;

l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sito internet del Tribunale di Verona a cura del gestore della crisi;

che, a cura dell’organismo di composizione della crisi, il piano e il presente decreto di omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web “Il Caso.it”. Il tutto previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi della moglie e dei figli dell’istante, b) nominativi dei datori di lavoro e dell’istante e del locatore, b) indirizzo di residenza dell’istante.

Manda all'OCC e alla cancelleria per gli adempimenti.

Verona 4.2.2021

Il Giudice delegato

Dott.ssa Silvia Rizzuto