Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26143 - pubb. 09/11/2021

Contratti derivati di Ente Pubblico: competenza a deliberare, impugnazione di transazione sugli swap

Tribunale Milano, 27 Settembre 2021. Est. Carbone.


Contratti derivati di Ente Pubblico - Delibera della Giunta -  Incompetenza relativa - Non azionabile con nullità

Delibera di estinzione di contratto derivato di Ente Pubblico senza impegno nei bilanci successivi - Obbligo di delibera del Consiglio - Insussistenza

Nullità di transazione su contratto derivato di Ente Pubblico per illiceità degli swap - Insussistenza

Annullabilità di transazione su contratto derivato di Ente Pubblico per ignoranza su causa di nullità degli swap - Insussistenza



I vizi del procedimento amministrativo relativi al processo di formazione della volontà dell'ente pubblico incidono semplicemente sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità relativa, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A., nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte, analogamente a quanto previsto dall'art. 1441 cod. civ..

La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8770/2020 con il principio di diritto: “l’autorizzazione alla conclusione di un contratto swap da parte dei Comuni italiani, specie se del tipo con finanziamento up front, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2,lett. i), T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 27 del 2000” non può trovare applicazione nel caso di delibera di estinzione anticipata del contratto di interest rate swap con effetto istantaneo sulle casse del Comune, in quanto l’importo dovuto dal Comune non implica un impegno di spesa per i bilanci degli esercizi successivi.

Non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1972, I comma, c.c., dal momento che la norma prospetta la nullità della transazione là dove questa riguardi un contratto illecito, ossia un contratto diretto a perseguire una finalità causale contraria all’ordinamento, illiceità non riscontrabile nei contratti derivati stipulati dal Comune.

L’annullamento della transazione, perseguibile solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo sottostante, ossia dalla parte che non poteva essere a conoscenza delle ragioni di nullità del contratto, non è perseguibile se sono dedotti differenti profili di possibile nullità dei contratti di Swap tutti ricollegabili a vizi genetici del rapporto perfettamente conoscibili e valutabili da entrambe le parti già al momento della loro stipula. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello



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