Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26617 - pubb. 11/02/2022

Concordato preventivo: effetti del deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili

Tribunale Verona, 09 Luglio 2021. Pres. Lanni. Est. Pagliuca.


Concordato preventivo – Deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili – Effetti e natura del provvedimento



In primo luogo, va evidenziato che il deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili, secondo le modalità stabilite dal Tribunale nel decreto di omologa (art. 180, comma 6, l.fall) ovvero – come nella fattispecie – dal Giudice delegato con separato provvedimento (art. 185, comma 2, l.fall, che richiama l’art 136, comma 2, l.fall, norma in vigore anche al momento dell’omologa del concordato di ), costituisce la modalità mediante la quale il debitore in concordato adempie – e quindi estingue – la propria obbligazione di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile, con la precisazione che, in ambito concordatario, deve ritenersi che il provvedimento del GD che ex art. 185, comma 2, l.fall dispone il deposito (reclamabile al Collegio ex art. 164 l.fall) tenga luogo della sentenza che accerta e dichiara la validità del deposito.

Pertanto, mediante il deposito equivalente a pagamento, il debitore risulta liberato ed esce definitivamente di scena e, per tale assorbente ragione, non può più vantare alcun diritto sulle somme depositate (le quali, nei rapporti con il creditore irreperibile, costituiscono il corrispettivo, ridotto per effetto della falcidia concordataria, della prestazione a suo tempo ricevuta da tale creditore ovvero la prestazione dovuta in base ad altro titolo, contrattuale o extracontrattuale, vantato da tale creditore e fonte di obbligazione per il debitore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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