Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5745 - pubb. 27/06/2011

Prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente e nullità della CMS

Tribunale Padova, 10 Giugno 2011. Est. Caterina Zambotto.


Conto corrente bancario - Prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione - Applicazione dell'art. 2, comma 61, del d.l. 225 del 2010 - Esclusione.

Commissione di massimo scoperto - Contenuto della clausola - Indicazione della sola misura percentuale - Omessa indicazione di parametri essenziali - Indeterminatezza dell'oggetto - Nullità.



L'art. 2, comma 61, del d.l. 225 del 2010, relativo alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione in conto, non è applicabile alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente addebitate poiché in realtà dalla mera annotazione in conto corrente non discende alcun diritto alla ripetizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale e non specificando se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Majla Genero


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