Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8729 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Monza, 11 Gennaio 2013. .
Fallimento - Accertamento del passivo - Costi della procedura gravanti sul ricavato dalla vendita di beni ipotecati - Compenso del curatore - Amministrazione e liquidazione dei beni - Attività di ammissione al passivo del credito garantito.
Il creditore ipotecario deve sopportare una parte del costo della procedura fallimentare che è rappresentato dal compenso dovuto al curatore, in considerazione delle attività da lui compiute, di amministrazione e di liquidazione dei beni ipotecati e volte a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore, nonché dell’attività svolta dal curatore stesso nella fase della verifica e dell’ammissione al passivo del credito garantito, del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso (Cas. 5104/1997). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Compenso del curatore
- ∙ Attività gestionale del curatore
- ∙ Crediti con prelazione pignoratizia o ipotecaria
- ∙ Quota di spese generali imputabili a ciascun bene
- ∙ Compenso del curatore