Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8732 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 22 Gennaio 2013. .


Concordato preventivo - Attestazione del professionista - Veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano - Indicazione delle verifiche svolte - Corrispondenza ai principi contabili - Valutazione dei crediti e delle proposte di acquisto.



Il professionista attestatore deve formulare un giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di concordato preventivo. La verifica dei dati forniti dall’impresa deve essere concreta, la motivazione del giudizio di fattibilità deve essere adeguata, completa e coerente con la motivazione. Il professionista attestatore dovrà specificare quali verifiche abbia svolto onde appurare la fondatezza e corrispondenza ai principi contabili dei dati messi a sua disposizione, quali verifiche abbia compiuto in ordine all’esistenza ed all’ammontare dei debiti e a fondamento della valutazione di esigibilità dei crediti, nonché quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto. Con specifico riferimento ai crediti, dovrà indicare i criteri di valutazione degli stessi e le ragioni che inducano a non svalutarli, dovrà verificare se siano stati emessi dei protesti nei confronti delle società creditrici, quali siano le date di anzianità dei crediti, le condizioni finanziarie patrimoniali, se i creditori siano soggetti in difficoltà o in procedura concorsuale, se vi siano stati tentativi di recupero e se i crediti siano contestati. Con riferimento alle proposte pervenute, l’attestatore dovrà accertare la genuinità, veridicità e la serietà di un’eventuale proposta irrevocabile d’acquisto di un cespite aziendale contenuta nel piano di cui all’art. 160 l. f. Riferendo inoltre quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)