Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9816 - pubb. 12/12/2013

Rito del lavoro, preclusioni istruttorie e produzione in giudizio del contratto collettivo; trasferimento di azienda, 2112 c.c. e riconoscimento dell'anzianità di servizio

Tribunale Padova, 14 Dicembre 2012. Est. Perrone.


Rito del lavoro – Decadenza dal diritto di produrre documenti – Preclusioni istruttorie – Produzione in giudizio del contratto collettivo – Potere d’ufficio del giudice – Artt. 421 e 425 c.p.c. – Principio dispositivo.

Trasferimento d’azienda – Continuità del rapporto di lavoro – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Art. 2112 c.c. – Assunzione anteriore al trasferimento – Anzianità di servizio maturata dall’originaria assunzione – Inquadramento aziendale – Pagamento delle differenze retributive maturate per il superiore inquadramento.



Nel processo del lavoro il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in contestazione è producibile in giudizio in ogni momento, e finanche in grado di appello, per mezzo dell’esercizio del potere d’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 425 c.p.c. ultimo comma. E’ comunque fermo il principio secondo cui il potere istruttorio del giudice officioso di cui all’art. 421 c.p.c., così come quello previsto dall’art. 425 c.p.c., non può in ogni caso essere esercitato al di fuori del raccordo con il concorrente e generale principio dispositivo, secondo il quale sono suscettibili di prova esclusivamente i fatti specificamente allegati dalle parti in quanto posti a fondamento delle domande azionate. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

In caso di trasferimento d’azienda il presupposto di fatto per l’operatività delle disposizioni dell’art. 2112 c.c. a favore del lavoratore è che egli sia stato assunto alle dipendenze dell’imprenditore cedente in un momento anteriore al trasferimento, cosicché il cessionario abbia acquisito, quale successore nella titolarità dell’azienda, la qualità di nuovo datore di lavoro. La ratio sottesa all’art. 2112 c.c. è ravvisabile nella necessità di assicurare il trasferimento del rapporto di lavoro dal cedente al cessionario dell’azienda o del suo ramo al fine di preservarne, in linea quantomeno tendenziale, il contenuto sostanziale originario.
Ne consegue il diritto del lavoratore al riconoscimento dell’anzianità di servizio sin dall’originaria assunzione, il diritto al corrispondente inquadramento aziendale e al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Monica Tognazzo e Federico Mincao


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