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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 01/04/2023 Scarica PDF

L'introduzione della normativa antiriciclaggio nelle vendite coattive

Giuseppe Caramia, Avvocato


Sommario: 1. Il quadro normativo. – 2. Quid iuris in caso di omessa dichiarazione antiriciclaggio? - 3. Conclusioni.

     

1. Il quadro normativo.

La legge n. 206 del 26 novembre 2021 ha affidato al Governo il compito di elaborare uno o più decreti legislativi funzionali al riassetto formale e sostanziale del processo civile, perseguendo il fine della semplificazione, speditezza e razionalizzazione di quest’ultimo.

Nell’ambito della riforma dell’esecuzione forzata è stato chiesto al legislatore delegato di estendere gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico del cliente dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a coloro che si siano aggiudicati un immobile in sede esecutiva individuale o concorsuale, subordinando l’emissione del decreto di trasferimento all’avvenuta verifica del rispetto di tali obblighi.

Prima della novella, l’opinione prevalente era per l’inapplicabilità della suddetta disciplina speciale di matrice eurounitaria stante, da un lato, il carattere coattivo e non volontario della vendita esecutiva, dall’altro, il fatto che l’aggiudicatario non è cliente del professionista delegato, il quale agisce in veste di ausiliario del giudice, svolgendo un’attività giurisdizionale e non meramente professionale[1], con tutte le difficoltà di adattamento alla peculiarità della fattispecie esecutiva[2].

In giurisprudenza la questione era stata affrontata in relazione alla titolarità effettiva del conto corrente intestato alla procedura esecutiva, per giungere alla conclusione che «gli oneri di adeguata verifica introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21-11-2007, n. 231 e successive modificazioni non si applicano ai professionisti delegati e, più in generale, agli ausiliari del giudice, non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, nel senso indicato dall’art. 1, 2° co., lett. p), d.lgs. 231/2007, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva»[3]. La pronuncia del Tribunale sammaritano argomenta la propria motivazione anche dall’estensione a tutti gli ausiliari del giudice – compresi i professionisti delegati - delle indicazioni fornite dall’Ufficio Italiano Cambi in risposta al quesito n. 15 del 21 giugno 2006, in particolare laddove si afferma che «l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità giudiziaria, quale ad esempio quella di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale».

A fronte di tale quadro interpretativo, il legislatore delegante ha introdotto gli obblighi informativi antiriciclaggio nelle vendite coattive; tuttavia, nonostante la delega afferisca anche alle vendite concorsuali[4], la stessa ad oggi ha trovato piena attuazione solo in sede di espropriazione forzata individuale.

Invero, il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto, innanzitutto, un ulteriore comma all’art. 585 c.p.c. ai sensi del quale «nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»; a corollario di ciò è stato integrato l’art. 586 c.p.c. prevedendo che il decreto di trasferimento possa essere pronunciato alla duplice condizione dell’avvenuto pagamento del prezzo e del verificato «assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585 comma quarto».

Come noto le suddette disposizioni novellate, inizialmente destinate ad entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2023, sono divenute pienamente operative in via anticipata il 1° marzo dello stesso anno, per effetto della modifica apportata all’art. 35 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197; alla stregua di tale disciplina transitoria, le norme afferenti agli adempimenti antiriciclaggio si applicheranno unicamente ai decreti di trasferimento pronunciati all’esito di procedure esecutive immobiliari iniziate con pignoramento perfezionatosi a partire dalla suddetta data, avendo riguardo alla notifica del medesimo atto iniziale dell’esecuzione[5].

È di tutta evidenza che la meritevole finalità perseguita dal legislatore è quella di evitare che le liquidazioni coattive diventino il terminale di impiego di proventi illeciti, colmando il vuoto legislativo che, come visto, ha offerto la stura per affermare l’inapplicabilità della disciplina speciale; ciò appare confermato dalla lettera q) del comma 12 dell’art. 1 l. delega 206/2021, prevedendo l’istituzione «della banca dati per le aste giudiziarie» presso il Ministero della giustizia al fine di raccogliere e monitorare i dati identificativi degli offerenti, i dati del conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione e del saldo prezzo, nonché le relazioni di stima. Quando sarà effettivamente istituita tale banca dati, le informazioni raccolte potranno essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

Ed allora dal punto di vista operativo l’adempiere agli obblighi antiriciclaggio si tradurrà nel dovere dell’aggiudicatario di compilare un modello di intervista per l’adeguata verifica, somministrato dal professionista delegato al fine di fornire tutte le informazioni previste dall’art. 22 del d.lgs. 231/2007, autodichiarando di essere il titolare effettivo dell’acquisito e la provenienza delle somme a ciò funzionali.

Una volta acquisita tale dichiarazione nessun altro adempimento è posto a carico dell’ausiliario, il quale dovrà semplicemente raccogliere tale dichiarazione e depositarla con tutta la ulteriore documentazione a corredo della minuta del decreto di trasferimento, non essendo prevista alcuna successiva attività, né tanto meno un qualche obbligo di segnalazione rispetto ad eventuali dichiarazioni anomale[6].

Sul punto la relazione illustrativa del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 afferma chiaramente che «non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la legge delega, sia perché il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest’ultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato».

In seguito, sarà il Giudice dell’esecuzione a dover verificare l’esatto adempimento degli oneri informativi posti a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585, ult. co., c.p.c. e ciò come condizione di pronunciabilità del decreto di trasferimento, analogamente a quanto previsto per il versamento del saldo prezzo.

Dalla lettura delle disposizioni e della relazione illustrativa, parrebbe che il legislatore abbia voluto limitare la verifica antiriciclaggio ad un controllo meramente formale da parte del Giudice dell’esecuzione, escludendo qualsivoglia ulteriore approfondimento, non avendone, peraltro, i mezzi[7].

Tuttavia, nel tentativo di realizzare l’obiettivo che il legislatore si è posto ed evitare che la verifica documentale resti fine a sé stessa, è da considerare quanto previsto dall’art. 12, co. 7, del d.lgs. 231/2007 secondo cui «l’autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio».

Ed allora non è da escludere che sul Giudice dell’esecuzione incomba l’obbligo di segnalazione all’Autorità competente tutte le volte in cui dalle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario e raccolte dal professionista delegato emergano profili di marchiana criticità[8].

Sul punto, inoltre, è da aggiungere che più stringenti e precisi obblighi antiriciclaggio sono posti a carico dei soggetti bancari che necessariamente vengono chiamati in causa dalle modalità di versamento della cauzione, funzionale all’offerta, e del saldo prezzo per l’aggiudicazione: tutti i movimenti bancari, siano essi fatti mediante bonifico o mediante assegno circolare, impongono agli intermediari vigilati precisi oneri di segnalazione alla Banca d’Italia e per essa all’Ufficio Italiano Cambi in caso di operazioni sospette, dovendo i controlli antiriciclaggio essere effettuati a monte del trasferimento coattivo.

 

2. Quid iuris in caso di omessa dichiarazione antiriciclaggio?

Il legislatore dell’ultima riforma si è limitato a disciplinare il caso in cui la fattispecie concreta è conforme al dettato normativo nel quale l’aggiudicatario rende la prescritta informativa nel termine previsto per il pagamento del saldo prezzo, ma c’è evidentemente da chiedersi quale sia la conseguenza nel caso in cui l’aggiudicatario renda tardivamente o addirittura si rifiuti di rendere la prescritta dichiarazione, nulla essendo stato previsto per tale ipotesi[9].

Ed allora bisognerà interrogarsi, innanzitutto, sulla perentorietà o meno del termine indicato per rendere la dichiarazione antiriciclaggio, posto che la norma prevede semplicemente che l’aggiudicatario dovrà renderla nel medesimo termine previsto per il pagamento del saldo prezzo.

A favore della soluzione meno restrittiva depone la regola generale sancita dall’art. 152, co. 2, c.p.c. per la quale il termine non può essere considerato “perentorio” ove la legge non lo dichiari espressamente tale; poiché l’art. 585, ult. co., c.p.c. non prevede questa specificazione, il termine dovrebbe ritenersi ordinatorio.

Ciononostante, in materia di esecuzione forzata la Corte nomofilattica a partire dalla pronuncia resa nella sua formazione più autorevole[10] ha introdotto il criterio di qualificazione funzionale e, pertanto, un termine processuale, pur non essendo qualificato come perentorio dalla legge, può essere ritenuto tale alla stregua della funzione che esso è destinato ad assolvere.

Inoltre, è appena il caso di considerare che il termine per il pagamento del saldo prezzo, costituente l’altro imprescindibile adempimento per la pronuncia del decreto di trasferimento, è ormai pacificamente qualificato come perentorio.[11]

Ed allora se entrambi gli adempimenti – pagamento del saldo prezzo e dichiarazione antiriciclaggio – sono condizioni necessarie per la pronuncia del decreto di trasferimento e per la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo, è plausibile ritenere che le stesse debbano avverarsi nel medesimo termine perentorio, posto che, ove in ipotesi venga tempestivamente versato il prezzo ma non sia resa la prescritta dichiarazione, comunque il decreto di trasferimento non potrebbe essere pronunciato, se non si vuole svuotare la novella di qualsivoglia portata.

Ad ogni buon conto, anche ove si qualifichi il termine come ordinatorio[12], lo stesso non può essere arbitrariamente disatteso, in quanto l’art. 154 c.p.c. prevede che il giudice possa, su istanza di parte o d’ufficio, prorogarlo o abbreviarlo solo se non ancora scaduto. In questa prospettiva interpretativa, ove l’aggiudicatario faccia istanza di proroga del termine prima della sua scadenza, il giudice potrà concederla differendo la pronuncia del decreto di trasferimento allo spirare della proroga; se la dichiarazione sia resa nulla quaestio; ma se la stessa non lo sia, si sarà perso tempo inutilmente non potendosi dare corso al trasferimento.

Come anticipato, rispetto all’inosservanza degli oneri informativi de quibus, il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in capo all’aggiudicatario inadempiente; in particolare, è pacifica l’inapplicabilità della perdita della cauzione versata, in quanto l’art. 587 co. 1, c.p.c. - non attinto dalla riforma - prevede la decadenza dell’aggiudicatario e l’incameramento della cauzione a titolo di multa solo nel caso di mancato versamento del saldo prezzo.

Ed allora onde evitare di procrastinare sine die l’emanazione del decreto di trasferimento, determinando di fatto la paralisi della procedura esecutiva, il professionista delegato dovrà necessariamente notiziare il Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter, co. 1, c.p.c. il quale provvedendo senza alcun contraddittorio ex art. 485 c.p.c., non potrà fare altro che disporre con decreto non reclamabile[13] la revoca dell’aggiudicazione, la restituzione della cauzione e la prosecuzione della procedura con un nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di quelle per cui vi è stata l’aggiudicazione poi revocata.

Infine, onde evitare che la condotta omissiva possa passare in cavalleria ed essere strumentalmente utilizzata per evitare che la procedura esecutiva consegua il proprio fine istituzionale[14], potrà valutarsi una interpretazione ortopedica del solo co. 2 dell’art. 587 c.p.c.: l’aggiudicatario inadempiente dovrà essere condannato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 587, co. 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Diversamente, la norma presterebbe il fianco ad una paralisi della procedura, esito evidentemente osteggiato dalla riforma che professa finalità di semplificazione e speditezza; si pensi al caso in cui qualche buon tempone, onde evitare la pronuncia del decreto di trasferimento, partecipi all’asta, si aggiudichi il bene, versi anche il prezzo e poi si rifiuti di rendere la imprescindibile dichiarazione antiriciclaggio, ben consapevole che la sua condotta andrà esente da sanzioni.

 

3. Conclusioni.

L’obiettivo di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, che il legislatore ha dettato con la legge n. 206 del 26 novembre 2021, al momento non può dirsi di certo attuato se si ha riguardo all’estensione agli aggiudicatari degli obblighi informativi previsti dalla disciplina speciale antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Invero, la novella appare eccentrica rispetto al fine, risolvendosi di fatto in un inutile aggravio formale, sebbene foriero vuoi di ulteriori contenziosi in forma di opposizione agli atti esecutivi o agli atti del delegato, vuoi, come visto, di ritardi nella definizione della procedura.



[1] Cfr. ex multis Cass. 6.12.2022 n. 35855; Cass. 19.5.2022 n. 16219; Cass.13.2.2019 n. 4149.

[2] E. Fabiani, M. Nastri, Vendita forzata e normativa antiriciclaggio, in Consiglio Nazionale Del Notariato, Studi e materiali, n. 1/2020, 261 ss.; Id., Acquisto del bene oggetto di procedura espropriativa o concorsuale e normativa antiriciclaggio, in Rass. esecuz. forz., n. 1/2021, 5 ss.

[3] Trib. Santa Maria Capua Vetere 7 novembre 2019, in Riv. Esec. Forz., n. 1/2020, 260 ss.

[4] Nel caso in cui la liquidazione concorsuale debba avvenire, ai sensi dell’art. 216, co. 3, C.C.I.I., secondo le norme del codice di procedura civile, il decreto di trasferimento potrà essere pronunciato dal Giudice Delegato sempre che siano stati adempiuti gli oneri antiriciclaggio previsti dai novellati artt. 585 e 586 c.p.c. Sull’argomento sia consentito rinviare al mio La liquidazione dei beni nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e la riaffermata centralità del curatore, in www.dirittodellacrisi.it.

[5] Cfr. Cass. 22 dicembre 2022, n. 37558.

[6] A. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D. Lgs n. 149/2022, in www.giustiziainsieme.it.

[7] G. Costantino, La riforma della giustizia civile, Bari 2022, 366 per il quale «i professionisti delegati, il giudice dell’esecuzione ed i giudici delle procedure concorsuali non sono né banche, né enti finanziari, non disponendo dei mezzi di informazione a questi riservati».

[8] Cfr. A. Signorelli, sub art. 586 c.p.c., in La riforma Cartabia del processo civile, a cura di R. Tiscini, Roma, 2022, 697.

[9] Cfr. R. D’Alonzo, Riforma dell’esecuzione forzata: novità per creditori, debitori e mercato, in www.inexecutivis.it.

[10] Cfr. Cass., S.U., 12 gennaio 2010, n. 262.

[11] Cfr. Cass. 26 luglio 2022, n. 23338; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32136; Cass. 29 maggio 2015, n. 11171.

[12] A. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2022, 1675.

[13] La legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 e il successivo decreto di attuazione hanno opportunamente innovato l’art. 591 ter c.p.c. prevendo che «quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.».Dalla lettura della norma novellata si evince che il provvedimento, con il quale il Giudice dell’esecuzione impartisce istruzioni al delegato che abbia chiesto indicazioni rispetto a difficoltà riscontrare nelle operazioni di vendita, non è suscettibile di reclamo.

[14] A.M. Soldi, op.cit., 1675, ritiene auspicabile un correttivo legislativo.



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