Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (2)


Art. 263

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (3)


I. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

II. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

III. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

IV. L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

____________________
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione naturale e della legittimazione» Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 1: Del riconoscimento dei figli naturali».
(3) Articolo sostituito dall'art. 28, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente recitava:
«I. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
II. L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
III. L'azione è imprescrittibile».