Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

Art. 112
Giudizio di omologazione

1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalità per lo svincolo.



Relazione illustrativa
L’articolo 112 disciplina solo alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione, dovendosi, per il resto, fare riferimento alle norme sul procedimento unitario.
In particolare, la norma attribuisce al tribunale, come già avveniva nella disciplina previgente, il potere di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori se essi possono ottenere dall’esecuzione del concordato un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all’alternativa procedura di liquidazione giudiziale (c.d. cram down).
Il tribunale procede alla comparazione se vi è contestazione in ordine alla convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure se la contestazione proviene da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

Art. 112

Giudizio di omologazione (1)


1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

a) la regolarita' della procedura;

b) l'esito della votazione;

c) l'ammissibilita' della proposta;

d) la corretta formazione delle classi;

e) la parita' di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuita' aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;

d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

3. Nel concordato in continuita' aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore e' disposta dal tribunale solo se con l'opposizione e' eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attivita' a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 24, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.