Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

Art. 113
Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.



Relazione illustrativa
La procedura di concordato preventivo si chiude con la pronuncia della sentenza di omologazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

Art. 113
Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40. (1)

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(1) Comma aggiunto dall’art. 24, comma 2 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.