Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 125
Nomina del curatore

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonchè l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.



Relazione illustrativa
La norma dispone che alla nomina del curatore provveda il tribunale concorsuale nella sentenza che apre la liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358 e quindi, fino alla piena operatività dell’albo previsto dall’art. 356, scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o tra gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura), oppure tra coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il comma 2 dell’art. 358 disciplina le cause di incompatibilità e il conflitto di interessi con la procedura, quali cause impeditive della nomina. Il comma 3 dell’art. 358 indica i criteri di valutazione ai fini della nomina, che deve tener conto:
- delle risultanze dei rapporti riepilogativi e finali di procedure concluse che il curatore deve redigere e quindi della diligenza dimostrata nella gestione della procedura quale dovrebbe emergere dalle citate relazioni.
- di quanto emerge dalla gestione degli incarichi in corso in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata l’esperienza richiesta dalla natura e dall’ oggetto dell’incarico.
Lo scopo è, da un lato, di autorizzare l’effettuazione di turnazioni nell’ambito più circoscritto di professionisti idonei per particolare esperienza e diligenza in relazione alla complessità della specifica procedura e, dall’altro, non potendosi escludere l’inserimento di professionisti al primo incarico, di assegnare a questi procedure di minore complessità.
Il comma 3 della disposizione, come già l’art. 28 del r.d. n.267/1942, richiama poi le disposizioni del codice delle leggi antimafia: l’ art. 35.1 sulla dichiarazione di incompatibilità, l’art. 35.2. sulla vigilanza del Presidente della Corte d’Appello (articoli inseriti dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018), l’art. 35 co. 4 bis sulle incompatibilità. L‘ultimo comma prevede che i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, nel quale sono annotati anche i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
La disposizione è stata introdotta, recependo una sollecitazione espressa dal Consiglio di Stato nel proprio parere, per soddisfare un’esigenza pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ragione della quale detto registro, previsto dall’ultimo comma dell’art. 28 del r.d. n. 267 del 1942 (aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), è stato istituito. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 125
Nomina del curatore

1. Il curatore e' nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale gia' istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.