Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 128
Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.



Relazione illustrativa
La disposizione ribadisce la netta distinzione di ruolo tra i vari organi della procedura già prevista dall’attuale disciplina, assegnando al solo curatore l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione e prevedendo, per contro, che tutte le attività compiute dal medesimo nell’ambito delle sue funzioni siano soggette alla vigilanza del curatore e del comitato dei creditori.
Il secondo comma conferma quanto già previsto dall’art. 123 circa la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato affinché il curatore possa agire o resistere in giudizio, salvo che nei procedimenti in cui lo stesso può assumere una posizione di potenziale conflitto con gli organi giurisdizionali e quindi nei procedimenti di accertamento del passivo, di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, di reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, nei procedimenti di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.
Il terzo comma, per ragioni di opportunità in quanto si tratta di giudizi che possono coinvolgere la responsabilità del curatore, dispone che questi non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.
Fa eccezione a tale divieto, l’assunzione della veste di difensore nei giudizi tributari in cui è parte il debitore sempre che il curatore abbia la qualifica previste per il patrocinio avanti tale giurisdizione. Si è inteso in questo caso tener conto del fatto che si tratta di giudizi per i quali è importante una compiuta conoscenza della situazione contabile e delle vicende economiche dell’impresa. La scelta di non avvalersi di un difensore terzo ha comunque come presupposto che essa contribuisca a ridurre i costi della procedura e cioè che essa sia funzionale ad un risparmio per la massa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 128
Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

2. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo' tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massa (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.