Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 211
Esercizio dell'impresa del debitore

1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purchè la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.

7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).

9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.



Relazione illustrativa
Un’esigenza immanente alla maggior parte delle disposizioni della legge delega, sia laddove essa prevede le misure d’allerta come strumento per favorire l’emersione tempestiva della crisi e per evitare che essa degeneri in insolvenza, sia laddove impone di privilegiare le proposte di concordato in continuità aziendale, sia ove richiede di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza con la tutela dell’occupazione, ha indotto ad apportare alcune modifiche all'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa, allo scopo di incentivare –sempre che ciò sia possibile senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori- la prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale.
E’ stata così enunciata la regola generale secondo la quale l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività di impresa, fermo restando, al fine di tutelare i creditori, che la prosecuzione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale da parte del curatore deve essere autorizzata espressamente: dal tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, quando dall’interruzione può derivare un danno grave o, successivamente, dal giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei creditori, cui è attribuito un ruolo decisivo, essendo tale organo chiamato, con cadenza trimestrale, a pronunciarsi sull’opportunità della prosecuzione.
Per il resto, la norma conferma le disposizioni dell’art. 104 della l.fall. con riferimento alle sorti dei contratti pendenti ed alla natura prededucibile dei crediti sorti nell’esercizio dell’impresa.
Il comma 7, tuttavia, fa salve le disposizioni contenute nell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, che subordina la prosecuzione di tale tipologia di contratti all’autorizzazione espressa del giudice delegato e il comma 9, aggiunto a seguito di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera e di una sollecitazione del Consiglio di Stato, preclude al curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa la partecipazione a procedure di affidamento, coerentemente con le finalità liquidatorie della procedura e con i vincoli cui soggiace il curatore autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 211
Esercizio dell'impresa del debitore

1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, [...] purche' la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. (1)

4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio.

5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunita' di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attivita'. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.

7. Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).

9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non puo' partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.