Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione II
Vendita dei beni

Art. 216
Modalità della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.

3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.

7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.



Relazione illustrativa
La disposizione, omologa all’art. l.fall., ha subito un radicale intervento di rimodulazione fin dalla rubrica (si parla ora di modalità di liquidazione e non più di modalità delle vendite), anche in ragione dell’introduzione del portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia.
Il comma 1 prevede che tutti i beni acquisiti alla procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore, vengano sottoposti a stima da esperti nominati dal curatore. La relazione va redatta, pena la revoca dell’incarico, secondo il modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e, quando riguarda gli immobili, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ. Detta relazione è previsto che sia depositata con modalità telematiche e i relativi dati vengano pubblicati sul portale delle vendite.
Il comma 2 stabilisce, come il vecchio art. 107 l.fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati. Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile: cfr. comma 3).
Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore.
Allo stesso è dato, altresì, il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il comma 4 prevede che tutte le vendite avvengano con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della giustizia purché tali modalità non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Si tratta di eccezione introdotta a seguito di un’osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera ("valuti il Governo l’opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura") e di una sollecitazione del Consiglio di Stato, sul modello della disciplina dettata per l’esecuzione individuale dall’art. 569 c.p.c. ("La Commissione osserva però che il testo proposto non contiene una norma analoga a quella dell’art. 569 comma 4 del codice di procedura civile, che consente di non disporre la vendita con modalità telematiche nel caso in cui essa "sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura". Si tratta di scelta che si ritiene inopportuna, sia per ragioni pratiche di duttilità della procedura, sia per ragioni di principio, già evidenziate in dottrina. Infatti la disciplina della vendita telematica di cui al codice di procedura civile è contenuta anzitutto in una fonte subprimaria, il regolamento D.M. Giustizia 26 febbraio 2015 n.32, e non tiene conto delle peculiarità della vendita fallimentare, alla quale potrebbe risultare in pratica non applicabile…").
I commi 5, 6 e 7 dettano, quindi, la disciplina specifica delle modalità di vendita che avviene con l’utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato.
A tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, si applicano gli artt. 585 (Versamento del prezzo) e 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo) cod. proc. civ., in quanto compatibili (comma 10).
Il comma 8, nell’affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. ribadisce quanto già previsto dall’art. 107, primo comma, secondo periodo, l.fall. a seguito delle modifiche di cui all’art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, cit..
Il comma 9 stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico, così sostituendosi in senso evolutivo la vecchia disposizione dell’art. 107, quinto comma, l.fall..
Il comma 10 ricalca sostanzialmente l’analoga previsione dell’art. 107, sesto comma, l.fall. in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti, con la opportuna previsione della salvezza degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
La disposizione illustrata si chiude con una norma che prevede, a fini statistici e per una verifica di trasparenza del sistema, la classificazione ed elaborazione dei dati delle relazioni di stima a cura del Ministero della giustizia. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione II
Vendita dei beni

Art. 216
Modalita' della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento e' attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalita' diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene (1).

3. Il giudice delegato puo' disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita' telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e puo' disporre anche ulteriori forme di pubblicita' idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine puo' essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro (2).

7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico (3).

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.



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(1) Comma così sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
(2) Periodi aggiunti dall''articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
(3) Comma così modificato dall'dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione II
Vendita dei beni

Art. 216
Modalita' della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati (1). Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attivita' di liquida-zione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9 (2).Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento e' attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalita' diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene (1).

3. Il curatore puo' proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. (3)

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita' telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

5. Il curatore effettua la pubblicita', sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e puo' ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicita' idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine puo' essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza. (4)

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro (2).

7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o (5) nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o (5) nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita (6).

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del comma 2. (7)

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(1) L’art. 30, comma 1, lettera a) n. 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha inserito le parole: « sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati» ed ha soppresso le parole «con le modalita' stabilite con ordinanza dal giudice delegato».
(2) L’art. 30, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha inserito le parole: « Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attivita' di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9.»
(3) Comma sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(4) Comma sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(5) L’art. 30, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha inserito le parole: «nell'avviso di cui al comma 5 o».
(6) L’art. 30, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha inserito le parole: «della documentazione relativa alla vendita».
(7) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.