Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 276
Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.



Relazione illustrativa
Anche la chiusura della procedura ricalca quella della liquidazione giudiziale in quanto si prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il giudice dichiari chiusa la liquidazione controllata.
E’ altresì previsto che il giudice, con il medesimo decreto e su istanza del liquidatore autorizzi il pagamento del compenso liquidato al professionista a norma dell’articolo 275, comma 3. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 276
Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile. (1)

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.



----------------
(1) L’art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 ha aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.».