Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 279
Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.



Relazione illustrativa
L’articolo 279 stabilisce, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della l. n. 155 del 2017, che il beneficio della esdebitazione può essere conseguito al momento della chiusura della procedura di liquidazione, e comunque decorsi almeno tre anni dalla sua apertura.
Il secondo comma fissa invece il termine più breve di soli due anni a favore dell’imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi; si tratta di un assegnare un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 279
Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. (abrogato) (1)

----------------
(1) Comma abrogato dall’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.