Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo II
Competenza

Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.



Relazione illustrativa
L’articolo 28, in continuità con l’art. 9 della l. fall., prevede che il trasferimento del centro degli interessi principali del debitore, intervenuto nell’anno antecedente alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o successivamente all’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore, sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Competenza

Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali (2)

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.

----------------
(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.