Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 333
Reati dell'institore

1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.