Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VII
Abrogazioni

Art. 374
Abrogazioni

1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.



Relazione illustrativa
Le disposizioni del r.d. n.267 del 1942 e della legge n.3 del 2012, come spiegato nel commento all’art. 389, sono destinate a trovare applicazione anche successivamente all’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, sia pure esclusivamente per i procedimenti e per le procedure pendenti a quella data, oltre che per le procedure aperte a seguito della definizione di domande depositate prima dell’entrata in vigore della riforma.
E’ parso invece necessario provvedere all’abrogazione espressa del comma 43 dell’art. 23 del d.l. n.98/2011, ai sensi del quale gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto norma assorbita negli articoli 57 e 63. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VII
Abrogazioni

Art. 374
Abrogazioni (1)

1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato.



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(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 settembre 2021 (art. 5, comma 1, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020).