Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza

Art. 4
Doveri delle parti

1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

2. In particolare, il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.

3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.



Relazione illustrativa
Sono resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell’obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell’insolvenza. Con specifico riferimento all’obbligo di collaborazione esistente in capo al creditore, il comma 3 precisa, così come espressamente richiesto dalla Commissione Giustizia del Senato (condizione C: all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale), che tale dovere sussiste sia nei confronti del debitore che dei soggetti preposti alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, oltre che nei confronti degli organi nominati dall’autorità giudiziaria nell’ambiti delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza

Art. 4
Doveri delle parti (1)

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

2. Il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente piu' di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralita' di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalita' di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata e' redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorita' giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.