Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.



Relazione illustrativa
La disposizione definisce l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- riservate a tutti i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). Si tratta dei consumatori e di tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa né al concordato preventivo ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice.
Più esattamente, la definizione di sovraindebitamento si ricava dall’art. 2, che definisce tale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start – up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Per le procedure di sovraindebitamento è stata delineata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, al quale la disposizione in esame rinvia nei soli limiti di compatibilità. Tale disposizione è integrata, con riferimento alla procedura di concordato minore, anche dal rinvio al capo III del titolo IV contenuto nell’art. 74 ed è in questa prospettiva che si chiarisce che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.
La norma precisa anche che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall’OCC, l’organismo di composizione della crisi.
Il comma 4 prevede, in via generale, che gli effetti delle procedure si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa.

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(1) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.