Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 72
Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.



Relazione illustrativa
L’art. 72 disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella di revoca conseguente alla mancata approvazione del rendiconto - di revoca della sentenza di omologazione.
Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d’ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità, nonché in tutti i casi in cui il piano divenga inattuabile e non sia possibile modificarlo in modo da consentirne l’attuazione.
L’OCC è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell’omologazione.
L’istanza o l’iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall’approvazione del rendiconto.
Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.
L’ultimo comma precisa che la revoca dell’omologazione non pregiudichi i diritti acquistati da terzi di buona fede. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 72
Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale (1).

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51 (2).

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 11, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 14.