Intermediazione finanziaria – Deposito titoli cointestato – Ordini di negoziazione impartiti da un solo cointestatario – Legittimazione degli altri cointestatari – Esclusione.
Qualora le domande proposte agli attori, seppur sotto diversi aspetti, siano dirette ad invalidare gli ordini di acquisto impartiti da uno solo di loro, gli altri cointestatari del conto di deposito titoli non hanno legittimazione rispetto alle predette domande non avendo essi né sottoscritto né altrimenti impartito gli ordini di acquisto che si intendono invalidare. La circostanza che i titoli derivanti dagli acquisti siano poi stati immessi nel deposito titoli cointestato è irrilevante, trattandosi di mere conseguenze patrimoniali indirettamente causate dalla condotta contrattuale tenuta da uno solo dei contestatari. Tribunale Torino, 11 Marzo 2008, n. 0. Segue...