Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29744 - pubb. 20/09/2023

Domanda di accertamento negativo del saldo su conto corrente aperto

Tribunale Verona, 13 Settembre 2023. Est. Ghermandi.


Domanda di accertamento negativo saldo di conto corrente su conto corrente aperto - Sussistenza interesse ad agire


Eccezione di prescrizione decennale c.d. “secca” - Infondatezza


Verifica prescrizione rimesse solutorie su saldo su “saldo ricalcolato” - Fondatezza


Illegittimità dei meccanismi di computo della data valuta in data diversa da quella di esecuzione dell’operazione - Spese illegittime



Sussiste l’interesse ad agire del correntista all’accertamento della legittimità degli addebiti ed il suo diritto, sin dal momento dell’annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l’addebito ritenuto illegittimo ed ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultante del conto e ciò anche allo scopo, ove al conto acceda una apertura di credito, di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Le domande di accertamento del saldo su conto corrente aperto sono ammissibili in quanto volte al conseguimento di un risultato utile, non ottenibile senza la pronuncia giudiziale.


Possono dar vita a pretesa restitutoria unicamente le rimesse che abbiano determinato uno spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens, il che può configurarsi solo ove i versamenti possano essere considerati alla stregua di pagamenti, così da formare oggetto, ove indebiti, di azione di ripetizione. Il che si verifica ove si tratti di pagamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento; non invece ove i versamenti, non avendo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, abbiano natura meramente ripristinatoria della provvista, nel qual caso il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto.
Solo i versamenti solutori possono considerarsi quali pagamenti nel quadro delle fattispecie di cui all’art. 2033 c.c. Deve pertanto essere disattesa la richiesta di prescrizione decennale di tutte le rimesse, indipendentemente dalla loro natura solutoria o ripristinatoria.


Ai fini della concreta individuazione della natura solutoria o ripristinatoria deve aversi riguardo non al “saldo banca”, bensì al “saldo rettificato”, ossia alla movimentazione del rapporto epurata dalle poste illegittime.
Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.


È nulla la mera indicazione con la quale la banca dichiara di contabilizzare le operazioni in conto corrente secondo il criterio delle “valute d’uso”, stante la genericità di tale inciso.
In mancanza di altra valida pattuizione relativa ai “giorni valuta” deve dunque dirsi fondata l’eccezione di illegittimità dei meccanismi di computo della valuta in data diversa da quella di esecuzione dell’operazione, con conseguente ricalcolo per data contabile. (Silvia Longo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Silvia Longo


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